Il Ministero del lavoro in risposta ad interpello formulato dall'Ance ha fornito alcune importanti indicazioni in materia di Durc appalti pubblici, ATI e società consortili
Il Ministero del Lavoro, con nota del 9 giugno scorso, in risposta ad un interpello formulato dall’Ance, ha chiarito che, in presenza di un appalto pubblico cui partecipa un’Ati, sottoscrittrice del contratto di appalto, la quale per l’esecuzione dei lavori costituisce una società consortile, la stazione appaltante, prima dell’affidamento dei lavori, dovrà richiedere il Durc alle singole imprese costituenti l’Ati, mentre nelle fasi successive, essendo l’intera esecuzione del contratto in capo alla società consortile, il Durc dovrà essere richiesto a quest’ultima.
Si rammenta a tal proposito che l’Ati non ha personalità giuridica distinta dalle singole società che la compongono, motivo per cui nelle fasi antecedenti alla costituzione della società consortile, saranno le singole imprese a dover dimostrare la propria regolarità contributiva.
La società consortile, di rimando, è l’unico soggetto che successivamente esegue i lavori e gestisce i rapporti con i terzi, provvedendo ad aprire le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere.
La necessità di richiedere il Durc anche alle singole imprese costituenti l’Ati deriva dall’obbligo, per il committente o il responsabile dei lavori, previsto dall’art. 90 del T.U. sulla sicurezza, di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Il Ministero ha, quindi, precisato che il Durc va richiesto anche alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le medesime devono assolvere ai compiti di cui di cui all’art. 97 del medesimo Testo Unico; l’allegato XXI inoltre riporta che, ai fini della verifica di cui sopra, anche le imprese affidatarie, ove utilizzino proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’ opera appaltata, dovranno esibire il Durc.
La verifica della regolarità contributiva delle singole imprese che costituiscono l’Ati è, pertanto, indispensabile alla luce dell’assolvimento delle prescrizioni contenute nel T.U. di cui sopra; diversamente, successivamente alla costituzione della società consortile, sarà quest’ultima a rilevare quale centro di imputazione giuridicamente rilevante e, pertanto, la stazione appaltante, in occasione dei singoli Sal, sarà tenuta a verificare la regolarità contributiva esclusivamente di quest’ultima e delle eventuali imprese subappaltatrici.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.