Il Ministero del lavoro si è pronunciato in ordine alla sentenza della Corte Costituzionale n.176/10 relativa alla disciplina dell'apprendistato profesisonalizzante con formazione esclusivamente aziendale
Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 25/2010, si è pronunciato in ordine alla corretta applicazione dell’art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, attinente l’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale.
Nel rinviare alla relativa News Ance n. 880/2010 per l’analisi compiuta della sentenza, si rammenta, in sintesi, che la Consulta ha statuito che “anche nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante di stimolo e di controllo dell’attività formativa”.
A tal proposito, il dicastero chiarisce che le imprese possono continuare comunque ad avvalersi del canale della “formazione esclusivamente aziendale” e che il principio di leale collaborazione richiamato dalla sentenza va osservato ed applicato attraverso apposite intese a livello regionale con le parti sociali, le quali dovranno tener conto della necessaria diversificazione che occorre garantire fra i diversi percorsi formativi previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
Le previsioni del ccnl di settore sono pertanto pienamente valide – ribadisce il Ministero – in assenza della legislazione regionale o qualora, se esistente, questa non risulti applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, adeguate alle diverse esigenze aziendali.
Poiché la sentenza implica un concreto coinvolgimento delle Regioni, ciò comporta che, anche in caso di formazione esclusivamente interna, la relativa disciplina non possa prescindere da una legislazione di livello regionale frutto di un’intesa formale tra Regioni e Province autonome con le “associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale”.
La Consulta – sostiene tuttavia il dicastero – ha sì richiesto l’attuazione del principio di leale collaborazione, anche con riferimento alla formazione esclusivamente interna, attraverso un richiamo al primo periodo del comma 5 dell’art. 49, ma senza che, in tale ambito, debbano trovare necessariamente applicazione i principi informatori del diverso percorso formativo dettato dallo stesso comma 5.
Secondo il Ministero, quindi, una diretta applicazione dei principi definiti dalla disciplina regionale anche nell’ambito della formazione esclusivamente interna, finirebbe per determinare una sostanziale “parificazione” dei diversi percorsi individuati dall’art. 49, svuotando, sostanzialmente, di contenuto una disposizione – quella del comma 5-ter – che la Corte ha voluto comunque fare salva, seppur modificata.
Resta ferma quindi la disciplina contrattuale già adottata ai sensi del comma 5-ter dell’art. 49, che potrà essere modificata a seguito e sulla base delle suddette intese.
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