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Il Ministero del lavoro si è pronunciato di nuovo sul rialscio del Durc in presenza di ricorso amminsitrativo

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Nota del Ministero del lavoro n.10849/201 – Rilascio del DURC – Ricorso amministrativo

25 Giugno 2010
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Il Ministero del lavoro, con l’allegata nota n. 10849 del 18 giugno scorso, si è pronunciato di nuovo sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), ad integrazione di quanto già espresso nell’interpello n. 64/2009, parimenti allegato (cfr. in proposito la comunicazione del 4 agosto 2009).

Il dicastero, nel 2009, aveva chiarito che in presenza di ricorso amministrativo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine previsto dalla legge per la sua decisione, la mancata pronuncia dell`organo competente deve intendersi quale silenzio rigetto che ha la medesima valenza di una decisione espressa. In tal caso, pertanto, il ricorso deve considerarsi respinto e in assenza di ricorso giudiziario non è possibile certificare la regolarità contributiva dell’impresa.

Tuttavia – puntualizza il Ministero – l’art. 1, comma 2, del suddetto D.P.R. stabilisce che “contro gli atti amministrativi (…) di enti pubblici (…), è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti”.

Al riguardo, mentre l’Inail, con la nota n. 8523/2009, ha recepito quanto affermato dallo stesso dicastero nell’interpello n. 64/09 (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n.314/2001, decorsi i termini previsti senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto si intendono respinti), l’Inps, secondo il regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi adottato in attuazione del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dalla legge n. 88/1989, non riconosce alcuna valenza, ai fini dell’esito del ricorso amministrativo, all’inutile decorso del termine previsto dalla legge, rilevante invece quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.

Sulla stessa linea, il Consiglio di Stato ha precisato come il decorso del termine di novanta giorni non abbia effetti sostanziali, ma soltanto processuali, senza far venir meno, in capo all’autorità investita del ricorso, il potere-dovere di deciderlo.

Inoltre – evidenzia la nota – deve rilevarsi come il DM 24 ottobre 2007, in ordine alle cause non ostative al rilascio del Durc, prevede, all’art. 8, comma 2, lett. a), che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso”.

Premesso quanto sopra, secondo il nuovo orientamento del Ministero, la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo non osta alla possibilità da parte dell’Inps di attestare la regolarità contributiva dell’impresa ai fini del rilascio del Durc, fino alla decisione esplicita del contenzioso da parte dell’organo competente.

2828-Nota n. 10849-10.pdfApri

2828-Interpello n. 64-09.pdfApri
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