L`Aula della Camera ha approvato con modifiche, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 195/2009 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”” (
DDL 3196/C – Relatore On. Agostino Ghiglia del Gruppo parlamentare PdL).
Tra le modifiche di maggior rilievo si evidenzia la soppressione di tutte le disposizioni relative alla costituzione della Società Protezione civile.
Sono state, altresì, confermate le seguenti disposizioni:
Disposizioni in materia di protezione civile
Viene previsto, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile, ai fini del mantenimento dell`incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non percepisce ulteriori emolumenti.
Il governo è, quindi, delegato a definire i livelli minimi dell`organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile nonchè la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di emergenza.
Al fine di assicurare risparmi di spesa, il provvedimento stabilisce la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di Stato di emergenza (ai sensi dell`articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225) e di grande evento (di cui all`articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001 n 343 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n 401) e dispone, altresì, che i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscano in conformità; sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria al momento dell`entrata in vigore del decreto legge.
Al riguardo si evidenzia che, in corso di esame, è stato accettato dal Governo un ordine del giorno nel quale si prevede la necessità di inserire nel decreto legislativo – di prossima emanazione – che dà attuazione alla direttiva ricorsi (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE sul miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti – Atto n. 167), l`estensione dell`abrogazione del divieto di arbitrato anche alle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza e di grande evento (come auspicato dall`Ance, vedi al riguardo “Interventi Ance”” del 16 febbraio 2010).
Con un`apposita disposizione, viene previstol`aumento del numero complessivo dei componenti del Governo che passano da sessantatre a sessantacinque, conseguentemente viene modificato l`art. 1 comma 376 della legge 244/2007 (che fissa il “limite al numero dei Ministeri e dei Componenti del Governo””).
Interventi in Abruzzo
Con riferimento al sisma in Abruzzo, conclusa la fase di prima emergenza, il decreto interviene per avviare la fase post emergenziale nel territorio della Regione, dove il Presidente della Regione – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l`intera durata dello stato di emergenza – assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sismadel 6 aprile 2009e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi; permane, invece, la competenza del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitatiti provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). Il Commissario delegato può nominare quali sub-commissari i sindaci dei Comuni interessati dagli eventi sismici.
Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, viene autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l`anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall`anno 2013, mediante rifinanziamento dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (recante autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico).
Viene, anche, previsto che il Governo trasmetta al Parlamento, informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza; tali informative sono trasmesse entro novanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto e a conclusione dell`emergenza.
Con apposita disposizione di interpretazione autentica (riferita all`articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 39/2009, convertito con legge 77/2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile””), viene chiarito che le disposizioni del decreto relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi e alla sospensione dei termini si interpretano nel senso che la presentazione dell`istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.
Viene, inoltre, previsto che le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti (di cui all`articolo 191 del decreto legislativo 152/2009 – “Norme in materia ambientale””) possono essere reiterate fino a quattro volte, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici.
Strumenti per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione degli istituti penitenziari
In particolare, si prevede la costituzione, presso la Prefettura, di una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere previsto dal Codice Appalti (D.lgs. 163/2006), quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti. Le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della suddetta sezione specializzata saranno definite con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Per assicurare i controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all`art. 44-bis del DL. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e la costituzione presso il Prefetto competente (secondo le modalità da definirsi con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma di interventi di cui al citato art. 44-bis del DL. 207/2008 (c.d. “mille proroghe”” che all`art. 44-bis reca “disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”” e la nomina del Commissario Straordinario Ionta). Il Governo deve presentare una relazione semestrale alle Camere concernente l`applicazione delle suddette disposizioni.
Nel corso dell`esame sono state modificate, le seguenti disposizioni:
Interventi urgenti per la realizzazione degli istituti penitenziari
Per l`esecuzione di tali interventi vengono previste procedure straordinarie, tra le quali, in particolare, la nomina di un Commissario straordinario che, d`intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, provveda alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Il provvedimento di localizzazione non solo comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d`urgenza delle aree individuate, ma se adottato in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l`effetto dell`imposizione del vincolo preordinato all`espropriazione. Apposite disposizioni riguardano: la comunicazione dell`avvenuta localizzazione, l`efficacia del provvedimento, i procedimenti di occupazione d`urgenza e le espropriazioni delle aree e la determinazione delle relative indennità.
Viene, anche, stabilito che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso non è ammesso ricorso al giudice amministrativo, ma soltanto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il Commissario straordinario può avvalersi, non più della Protezione civile S.p.A. la cui costituzione è stata cancellata in corso di esame,ma del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione dei lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione degli interventi di cui all`art. 44-bis del DL. 207/2008 convertito dalla L. 14/2009 (c.d. “mille proroghe”” che all`art. 44-bis reca “disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”” e la nomina del Commissario Straordinario Ionta).
Viene, altresì, prevista una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (articolo 188 del D.lgs. 163/2006) che potranno salire fino al 50%.
Chiusura dell`emergenza in Campania
Per quanto concerne i rifiuti in Campania, il decreto introduce una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione – fissata alla data del 31 dicembre 2009 – al fine di consentire il subentro degli enti ordinariamente competenti nelle attività fino ad oggi svolte dalle strutture di amministrazione straordinaria.
La cessazione dello stato di emergenza avviene attraverso l`istituzione, nell`ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Ministri – Dipartimento protezione civile, di una “unità operativa“ e di una “unità stralcio“. L`Unità stralcio avvia le procedure per l`accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza, mentre l`unità operativa provvede, tra l`altro, alle competenze amministrative relative all`esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione – ove ritenuto necessario – degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, nonchè a prestare il proprio supporto alla Regione Campania ed alle relative Province, su esplicita richiesta delle stesse e solo nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza.
In corso di esame, è stata soppressa la norma che introduceva il c.d. “scudo giudiziario””, prevedendo il divieto di intraprendere azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell`Unità stralcio in Campania, nonchè la sospensione delle azioni pendenti.
Il provvedimento autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l`impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate e prevede la cessazione di efficacia, alla data del 31 dicembre 2009, delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l`emergenza rifiuti con la salvaguardia dei rapporti giuridici in corso.
Ai Presidenti delle Province sono attribuite, dal primo gennaio 2010 sino al 31 settembre 2010, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Si prevede, inoltre, il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il 31 dicembre 2011, per il quale viene indicato, con una disposizione introdotta in corso di esame, un valore pari a 355 milioni di euro. Il trasferimento deve essere disposto con decreto del Presidente del Consiglio, alla Regione Campania ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile o ad altro ente pubblico anche non territoriale (come previsto nel testo originario ma poi eliminato al Senato) o a soggetto privato. Nelle more della vendita, il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità dell`impianto ed è autorizzato a stipulare un contratto per l`affitto dell`impianto per la durata di quindici anni come previsto originariamente (e non più due come modificato al Senato). In corso di esame è stata, inoltre, abrogata la disposizione volta a prevedere che qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della Protezione civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre è stata introdotta la previsione secondo la quale l`eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui sopra potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all`acquisizione dell`impianto.
Sono, inoltre, previste norme sulle procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra, sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, sulla riscossione della TARSU e della TIA, sulla realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti presso un`area individuata nei territori dei Comuni di Giugliano o Villa Literno, nonchè sul personale dei consorzi.
Viene soppressa la disposizione per la quale nei territori ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per il settore rifiuti, in caso di commissione di delitti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui all`articolo 6 del decreto legge 172/2008, convertito dalla legge 210/2008 (recante Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale), si rende obbligatorio l`aumento della pena per la recidiva che non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
Dissesto idrogeologico
Con riferimento agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, il decreto prevede la nomina di Commissari straordinari – ai sensi dell`art. 20 del D.L. 185/2008 convertito dalla legge 2/2009 – disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Con riferimento alle competenze dei Commissari, questi: attuano gli interventi, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto promuovendo anche intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanano gli atti e i provvedimenti, curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20.
Per quanto concerne le misure di coordinamento, viene disposto che le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonchè quelle di verifica siano attribuite al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza.
In corso di esame è stata modificata la disposizione relativa agli interventi urgenti concernenti i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell`ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010. In particolare, viene inserita una disposizione con la quale si prevede che venga assegnato dal CIPE, per l`anno 2010, al Fondo per la protezione civile di cui all`articolo 6 comma 1 del decreto legge 142/1991, convertito dalla legge 195/1991, l`importo di 100 milioni di euro previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente.
è stata, altresì, aggiunta una disposizione volta a modificare la disciplina dell`emergenza di cui all`art. 5, legge 225/1992 (stato di emergenza e potere di ordinanza), in particolare, viene previsto con specifico riferimento ai versamenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali, la sospensione o il differimento fino a sei mesi dei predetti versamenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i vers amenti tributari e contributivi sono disposti con legge, e disciplinati con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto legge, che scade il 28 febbraio, ritorna, ora, per la terza lettura al Senato.
Si vedano precedenti del 12 gennaio 2010 e del 16 febbraio 2010.
In allegato l`Ordine del giorno accettato dal Governo
2832-OdG accettato dal Governo.pdfApri