Accolte dal Ministero del lavoro le richieste avanzate dall'Ance relative alle proroghe di Cigo a zero ore fino a 12 mese e l'applicabilità del calcolo della settimana di Cigo anche all'evento metereologico
Si fornisce qui di seguito la sintesi dell’atteso parere del Ministero del Lavoro, che con l’allegata risposta ad istanza di interpello n. 26 del 5 luglio scorso, ha accolto interamente le richieste avanzate dall’Ance unitamente alle tre sigle sindacali di categoria, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e, più in particolare, sui temi relativi ai periodi di proroga della concessione dell’ammortizzatore ordinario ed ai criteri adottati per il calcolo dei limiti temporali.
Con riferimento al primo quesito il Dicastero, ritenendo fondate e legittime le pretese dell’Ance, ha finalmente confermato che le disposizioni contenute nell’art. 6 della L. n. 164/75, in materia di garanzia del salario nel settore delle imprese industriali, contenente la previsione secondo la quale l’integrazione de qua sia corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in casi eccezionali, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane, siano applicabili a tutte le imprese industriali, comprese quelle del settore edile ed affini.
Tale soluzione, dettata dalla medesima ratio delle norme di riferimento, consente alle imprese dell’edilizia di usufruire, a patto di aver prima esperito la fase di consultazione sindacale di cui all’art. 5 della L. n. 164/75, dei periodi di proroga successivi alle prime tredici settimane e fino ad un periodo massimo complessivo di 52 settimane, senza necessariamente dover effettuare una ripresa, pur parziale, dell’attività lavorativa, prevista dall’art. 1, co. 1 della L. n. 427/75, recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini.
Sul secondo quesito il Ministero del lavoro ha, altresì, confermato, recependo anche in questo caso l’orientamento espresso dall’Ance, che nel criterio adottato per il calcolo dei limiti temporali, che tiene conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e che una settimana si può considerare fruita solo se la sospensione abbia riguardato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta, rientrino tutte le causali previste per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, compresa, pertanto, quella tipica dell’edilizia dovuta agli eventi meteorologici.
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