il Minsitero del lavoro chiarisce che per gli extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Itali è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità inpermesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto c.d. a progetto
Il Ministero del lavoro, con l’allegata nota del 22 luglio scorso, ha chiarito che “per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto c.d. a progetto”.
Il dicastero sottolinea che è necessaria la verifica, da parte della Dpl, della disponibilità della specifica quota destinata alle conversioni per lavoro autonomo attribuita a livello locale, nonché del carattere autonomo (non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto sulla base dei requisiti qualificanti la fattispecie contrattuale, individuati in specifiche circolari del Ministero.
Quanto sopra non vale per i nuovi ingressi dall’estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. n. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall’art. 2 del DPCM 1° aprile 2010, tra cui non figura l’ipotesi del lavoro c.d. a progetto.
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