Forniti dall'Inps alcuni chiarimenti in merito alla previsione normativa che consente ai datori di lavoro di utilizzare i propri lavoratori, precettori di sostegno al reddito, in progetti formativi o riqualificazione professionale
Si fa seguito alla precedente comunicazione del 13 maggio scorso per segnalare che l’Inps ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 102/09 che prevede, per il biennio 2009-2010, che i lavoratori percettori di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possano essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.
L’allegato messaggio n. 20810 del 6 agosto 2010 ricorda che il datore di lavoro, per l’inserimento dei lavoratori nei progetti formativi, deve sottoscrivere, presso il Ministero del Lavoro, un apposito accordo con le parti sociali che hanno partecipato all’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo formativo ed in ogni caso prima dell’inizio della formazione stessa, il datore di lavoro deve, altresì, comunicare all’ufficio Inps, che eroga e autorizza la prestazione di sostegno al reddito, i nominativi dei lavoratori coinvolti nei progetti formativi, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps.
Per gli accordi già siglati il suddetto termine, invece, decorre dalla data di pubblicazione della nota in oggetto.
L’incentivo riconosciuto ai lavoratori, che è a carico dei datori di lavoro, è pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito, al lordo del prelievo contributivo e la retribuzione lorda originaria percepita dagli stessi lavoratori. Relativamente alla contribuzione figurativa, l’Inps è tenuto ad accantonare la quota prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore. Tale contribuzione figurativa, essendo utile ai soli fini pensionistici, impone al datore di lavoro di versare sulla parte relativa all’incentivo le contribuzioni minori appositamente dovute.
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