Denuncia di malattia professionale per via telematica: forniti dall'Inail i chiarimenti realtivi alle modalità di acquisizione del certificato medico
L’Inail, con la circolare n. 36/10, nel ricordare che per la mancata presentazione da parte del datore di lavoro del certificato medico di malattia professionale è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.290 a 7.745 euro, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal D.M. 30 luglio 2010 all’art. 53, co. 5 del T.U. n. 1124/65.
La circolare in oggetto, di cui si allega copia, conferma, in particolare, che il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo d’invio del certificato medico nel caso in cui abbia già effettuato, in via telematica, la denuncia di malattia professionale.
Diversamente, l’Inail potrà richiedere al datore di lavoro l’invio del relativo certificato medico qualora lo stesso non sia stato inviato all’Istituto direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.