Il decreto 4 febbraio 2011 “”Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all`articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11/4/2011, riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Il Testo unico sulla sicurezza, all`art. 82, ha previsto che l`esecuzione di lavori sotto tensione possa essere svolta da imprese autorizzate, così come previsto da tempo dalla normativa europea. Il decreto in oggetto quindi è stato fortemente voluto dalle imprese del settore, per regolamentare la materia e prevedere per le imprese italiane, in analogia con quanto avviene all`estero, la possibilità di essere autorizzate ad esercitare lavori sotto tensione.
Il decreto, nello specifico, si applica:
a. ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l`esecuzione dei lavori in sicurezza;
b. alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l`applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
Agli effetti del decreto non costituiscono lavori sotto tensione le operazioni dell`elenco seguente, eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purchè si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a. la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b. la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c. l`uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d. l`uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e. il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f. l`utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g. lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
Il decreto consta di nove articoli e di tre allegati.
L`art. 2 fornisce la definizione di lavori sotto tensione come quei lavori eseguiti sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l`interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1.
Lo svolgimento delle attività è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l`autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all`allegato I del decreto in oggetto.
Ai fini dell`ottenimento dell`autorizzazione le aziende devono essere in possesso dei requisiti di cui all`allegato II.
Il legislatore specifica che i lavori sotto tensione sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;
b) l`organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15;
c) l`esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell`azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione;
d) le attrezzature utilizzate rispettino determinati requisiti;
e) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
Il personale che opera sotto tensione deve essere inoltre formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell`allegato III.
I corsi devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione.
Il documento di abilitazione, strettamente personale, è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell`idoneità e dell`attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Il documento di abilitazione deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente.
Il documento inoltre ha validità solo per le attività svolte dall`azienda autorizzata che lo ha rilasciato.
Il legislatore all`articolo 7 richiama i principi del decreto legislativo n. 81/2008 in riferimento alle attrezzature, specificando che, sulla base di essi, le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l`identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l`immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l`uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.
La norma prevede il diritto al riconoscimento delle aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali decreti vengono abrogati dall`entrata in vigore del decreto, ossia 26 aprile 2011.
Tali aziende, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, devono adeguarsi alle disposizioni ivi previste. In assenza di adeguamento decade il riconoscimento dei requisiti alle imprese già operanti.