è stato assegnato in prima lettura alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il disegno di legge recante “Piano mafia straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia”” (
DDL 3290/C – Relatore On. Salvatore Torrisi del Gruppo Parlamentare PDL).
Il provvedimento, unitamente al DL 4/2010 sull`Istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia (recentemente convertito dalla L. 50/2010), fa parte del “pacchetto antimafia“ varato dal Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010.
Il disegno di legge contiene disposizioni volte, da un lato, a razionalizzare la disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sottocopertura e, dall`altro lato, ad introdurre disposizioni innovative in tema di controllo sugli appalti pubblici, tracciabilità dei connessi flussi finanziari, aggressione ai patrimoni mafiosi e lotta all`ecomafia.
Il testo conferisce due deleghe al Governo, da emanarsi entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento: una per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e l`altra per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Nell`esercizio della prima delega il Governo è tenuto, in particolare, alla ricognizione e all`armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, nonchè al coordinamento della disciplina stessa con riferimento alle norme inerenti all`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lo Schema di decreto legislativo adottato dovrà essere trasmesso alle Camere, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Tra i principi e criteri direttivi per l`esercizio della seconda delega, relativa all`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, sono previsti, in particolare: l`aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore; istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all`accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell`attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell`attività d`impresa; l`individuazione delle diverse tipologie di attività, suscettibili di infiltrazione mafiosa, per le quali, indipendentemente dal valore del contratto, è sempre obbligatoria l`acquisizione della suddetta documentazione; l`acquisizione obbligatoria, da parte di un ente sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi del`art. 143 del D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti locali), dell`informazione antimafia prima della stipula di qualsiasi contratto pubblico e indipendentemente dal suo valore, per un periodo di cinque anni successivi allo scioglimento; l`elevazione a un anno del termine di validità dell`informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell`assetto societario e gestionale dell`impresa oggetto di informativa. Con apposite disposizioni viene disciplinata la fase dell`invio dello schema di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
In materia di appalti, mutuando le previsioni già introdotte per la ricostruzione in Abruzzo e per l`Expo 2015 di Milano, viene disciplinato il sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici introducendo, per appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture pubbliche, il principio dell`obbligatorietà dell`utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso gli intermediari abilitati di cui all`articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 (recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell`utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione””), dedicati alle commesse pubbliche. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici siano appoggiati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.
Sono esclusi da tale obbligo solo i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero riguardanti tributi, nonchè le spese giornaliere, purchè inferiori o uguali al tetto giornaliero di 500 euro. In tale caso, è comunque previsto il divieto di pagamento in contanti ed è obbligatorio documentare la spesa.
Al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici (bancari o postali) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all`investimento pubblico sottostante.
A carico dei soggetti indicati è previsto, inoltre, l`obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla relativa accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La norma prevede, altresì, che l`obbligo di conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia incluso, a pena di nullità assoluta, nel contratto e in tutti i subappalti e subcontratti.
In caso di violazione delle disposizioni introdotte, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura variabile tra un minimo e un massimo in relazione alla gravità dell`inadempimento commesso. Per l`accertamento e la contestazione delle violazioni commesse, nonchè per l`applicazione delle relative sanzioni si rinvia all`applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 689/1981, del D.Lgs 68/2001 e del D.Lgs 231/2007.
Viene, altresì, rinviato, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta dei Ministri dell`Interno, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione), da emanarsi entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la definizione delle modalità per promuovere l`istituzione, nell`ambito regionale, di una o più Stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine, come precisato dalla norma, “ di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose””. Con il suddetto decreto sono determinati: gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell`articolo 33 (“Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza“) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.
Con una modifica al Codice penale viene aumentata la sanzione in materia di turbata libertà degli incanti, mediante l`inserimento di un limite minimo (sei mesi) e l`innalzamento di quello massimo (da due a quattro anni) della pena della reclusione.
Viene modificato anche il Codice di procedura penale, inserendo in particolare il reato di cui all`articolo 260 (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti“) del D.Lgs 152/2006 (recante Norme in materia ambientale), tra quelli previsti dall`articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale; così facendo viene esteso anche a tale tipologia di delitti, la competenza della direzione distrettuale antimafia, secondo quanto disposto dall`articolo 70-bis (“Direzione distrettuale antimafia””), di cui al Regio decreto 12 /1941 (recante l`Ordinamento giudiziario).
Al fine di favorire lo scambio informativo e di razionalizzare l`azione investigativa per l`applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, viene, altresì, istituzionalizzata sul territorio nazionale la costituzione, a livello provinciale, dei Coordinamenti interforze. La norma, infatti, prevede che, a seguito della stipula di uno o più protocolli d`intesa tra il procuratore nazionale antimafia e i Ministri dell`Interno e della Giustizia, sono istituiti, presso le direzioni distrettuali antimafia, i “Coordinamenti interforze provinciali””, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.