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è stato assegnato alle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato lo Schema di DPR che individua le tipologie di interventi da assoggettare ad una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata e tempisticamente più breve.

Archivio, Governo e Parlamento

Regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica: inizio esame in Parlamento.

13 Aprile 2010
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è stato assegnato alle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato lo Schema di DPR recante “Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita””`, ai sensi dell`art.146, comma 9, del D.Lgs 42/2004 (Atto n.199, Relatori l`On. Angelo Alessandri del Gruppo parlamentare LNP ed il Sen. Giuseppe Leoni del Gruppo parlamentare LNP), per l`espressione del parere al Governo.
Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009, dispone, tra l`altro, che siano assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entita`, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela dei beni paesaggistici, di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sempre che comportino un`alterazione dei luoghi e o dell`aspetto esteriore degli edifici, indicati in un apposto elenco allegato al provvedimento.
Nello stesso vengono previste 42 tipologie di intervento, tra cui ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc ed interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.
All`elenco potranno essere apportate specificazioni, rettifiche ed integrazioni, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica, con apposito decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, con il Ministro dell`Ambiente e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in Conferenza Unificata.
Altre norme del testo riguardano la semplificazione documentale e procedurale. Al riguardo, viene previsto, in particolare, che l`istanza presentata ai fini del rilascio dell`autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista secondo il modello della “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata””, di cui all`allegato al DPCM 12 dicembre 2005 (sulla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti).
Viene disposto, altresì, che l`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l`intervento progettato è soggetto ad autorizzazione ordinaria o invece semplificata, ovvero se è esonerato dall`autorizzazione ai sensi dell`art.149 del D.Lgs 42/2004. L`amministrazione verifica, inoltre, la conformità dell`intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, in mancanza della quale non vi è luogo a procedere.
In caso di esito positivo della verifica suddetta, si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l`amministrazione competente esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio.
Nel caso di rigetto della domanda l`interessato può, comunque, entro 20 giorni, chiedere al soprintendente di pronunciarsi. Ricevuta l`istanza, il soprintendente entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell`intervento progettato alle prescrizioni d`uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva rilasciando o negando l`autorizzazione. Se la valutazione della conformità è positiva, il soprintendente esprime il suo parere vincolante, entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione all`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante, l`amministrazione competente ne prescinde e rilascia l`autorizzazione.
Riguardo ai termini per la conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, lo stesso dovrà concludersi con un provvedimento espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Viene previsto, in particolare, che l`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie ed adotta, quando ricorrano i presupposti di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento.
Le disposizioni dello Schema troveranno immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotteranno, entro 180 giorni, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri previsti dal provvedimento.
Lo Schema, su cui è stata sancita l`Intesa in Conferenza Unificata il 26 novembre 2009 (si veda, al riguardo, la notizia su “Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali”, del 15 dicembre 2009) e reso il parere dal Consiglio di Stato, dopo l`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva.
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