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L`Aula ha approvato con la votazione di fiducia un maxiemendamento del Governo che introduce alcune modifiche al testo iniziale. Riviste, in particolare, le norme sull`istituzione del Fondo per le infrastrutture portuali e sulla liberalizzazione di attività edilizie nonchè prevista la chiusura agevolata di liti tributarie pendenti da oltre 10 anni.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 40/2010 sul sostegno ai settori in crisi: dalla Camera dei Deputati il primo via libera.

6 Maggio 2010
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 40/2010 recante “Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l`altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli”” e “cartiere””, di potenziamento e razionalizzazione, nonchè di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisi”” (DDL 3350/C – Relatore per la Commissione Finanze l`On. Marco Maria Milanese del Gruppo parlamentare PdL e per la Commissione Attività Produttive l`On. Giovanni Fava del Gruppo parlamentare LNP) con la votazione di fiducia sul maxiemendamento del Governo, sostitutivo ed integrativo del testo iniziale.
Il maxiemendamento riproduce le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive che hanno esaminato il provvedimento in sede referente e, prevede, tra l`altro, le seguenti novità.
Viene, interamente riformulata la norma che modifica l`articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia) con cui vengono liberalizzate una serie di attività edilizie. Al riguardo, viene previsto che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell`attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all`efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, tra l`altro:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all`eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell`edificio.
Inoltre, nel rispetto dei medesimi presupposti, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell`interessato all`amministrazione comunale dell`inizio dei lavori, possono essere eseguiti, tra l`altro, senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all`articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 ivi compresa l`apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l`indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L`interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera
a), i dati identificativi dell`impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria l`interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all`amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l`impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Per tutti gli interventi indicati dalla norma l`interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all`articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del DL 4/2006, convertito con modificazioni dalla L. 80/2006 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione).
Viene previsto, inoltre, che le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all`interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.
La mancata comunicazione dell`inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l`intervento è in corso di esecuzione.
Nell`emendamento del Governo vengono, altresì, introdotte modifiche a norme già previste nel testo iniziale.
In particolare, al fine di rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e frode nel settore dell`imposta sul valore aggiunto, viene introdotto l`obbligo di comunicare telematicamente all`Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cd. “black list“ individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell`economia e delle finanze 21 novembre 2001. Tale obbligo può essere escluso, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze, per alcuno dei paesi cd. “black list“ ovvero per taluni settori di attività svolti nei paesi stessi e può essere esteso con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, anche a paesi non cd. “black list“ nonchè a specifici settori dell`attività e a particolari tipologie di soggetti. Per i medesimi fini è stabilito che a partire dal 1 maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all`estero della sede sociale delle società nonchè tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d`azienda, fusioni e scissioni societarie sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all`art. 9 del DL 7/2007, convertito dalla L. 40/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell`istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, dell`Agenzia delle entrate, dell`INPS e dell`INAIL (norma integrata dal maxiemendamento).
Con il maxiemendamento viene, inoltre, previsto che, fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall`Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonchè dei crediti vantati dall`Istituto medesimo per prestazioni di natura sanitaria ai sensi dell`art. 4, co. 12, della L. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), è effettuato a mezzo ruolo con le modalità previste dal DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Viene, altresì, abrogata con effetto dal 1 gennaio 2011 la disposizione contenuta del Dlgs 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337) con cui si prevede che la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.
Sempre al fine di potenziare il contrasto all`evasione, sono previste una serie di disposizioni finalizzate a deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione delle imposte intervenendo sulla disciplina della notifica delle sentenze e delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell`ambito della conciliazione giudiziale e dell`accertamento con adesione. Al riguardo, il maxiemendamento ha previsto, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, la chiusura agevolata delle liti tributarie pendenti da oltre 10 anni per le quali risulti soccombente l`Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio. In particolare, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato mentre le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell`articolo 16, comma 3, della L.289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.
è, inoltre, previsto che le società di riscossione delle entrate degli enti locali di cui all`art. 53 del Dlgs 446/1997 (Istituzione dell`imposta regionale sulle attività produttive) che si trovino in stato di crisi possano accedere di diritto, su domanda delle medesime, alle misure di cui al DL 347/2003, convertito dalla L. 39/2004 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), quali l`ammissione immediata all`amministrazione straordinaria ed il concordato.
Viene, altresì, prevista l`istituzione di un Fondo per il sostegno della domanda nei settori in crisi dell`efficienza energetica anche con riferimento al parco immobiliare esistente, della eco compatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale, finanziato con il gettito fiscale derivante dal recupero dell`evasione ai sensi del medesimo decreto legge, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l`anno 2010. Con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e verrà prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Con riferimento all`erogazione del contributo per l`acquisto di gru a torre nel settore dell`edilizia, previa rottamazione, il maxiemendamentoapprovato riconosce il contributo anche nel caso in cui il suddetto acquisto avvenga tramite locazione finanziaria ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell`acquirente ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria. Viene, inoltre, precisato che qualora l`acquirente sia un`impresa, i contributi previsti dalla norma sono fruibili nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell`accesso al finanziamento nell`attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (precisazione introdotta nel maxiemendamento).
Con un ulteriore decreto verranno, altresì, stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d`impresa di cui all`art. 1, comma 847, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), disponibili nel bilancio relativo all`anno finanziario 2010, con riguardo ad una serie di finalità, tra cui: realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie ed interventi per il settore dell`alta tecnologia.
Viene, inoltre, prevista l`istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali, volto al finanziamento delle opere infrastrutturale nei porti di rilevanza nazionale. Al fondo è trasferito con apposito decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, una quota non superiore al 50% delle risorse provenienti dalla revoca del finanziamento statale per l`opera “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma”” disposta dal decreto da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all`80 per cento dei finanziamenti fino ad allora ottenuti. Inoltre le predette risorse devono essere destinate per progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative al fine di essere funzionali allo sviluppo dei traffici (norma integrata dal maxiemendamento).
Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all`esito della destinazione delle risorse per le finalità prescritte dalla norma può essere devoluta integralmente, su richiesta dell`ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Al riguardo, con il maxiemendamento viene stabilito che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall`avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Le somme restituite sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti. Le somme riassegnate sono ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonchè sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
Il decreto legge, che scade il 25 maggio, passa ora all`esame del Senato.
Per i precedenti del disegno di legge si vedano le notizie del 1° aprile 2010 e del 7 aprile 2010.
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