L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge recante””Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l`emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”” (
DDL 3209-bis/A/R/C – Relatore On. Andrea Orsini del Gruppo parlamentare PdL) con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano:
– disposizioni sulla certificazione e documentazione d`impresa. Al riguardo, viene modificato l`art. 38 (impresa in un giorno), del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) con l`inserimento di ulteriori principi e criteri tra quelli che devono essere seguiti nell`adozione di un regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, sentita la Conferenza unificata, per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, si rilevano i seguenti ulteriori criteri:
– i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l`istruttoria del procedimento;
– lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni suddette ai fini dell`inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
– lo sportello raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall`impresa o dalle agenzie per le imprese;
– lo sportello comunica, inoltre, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati, ai fini del loro inserimento nel REA;
– lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti necessari all`istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti;
– le comunicazioni tra i soggetti coinvolti, qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all`art. 54 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), avvengono esclusivamente con modalità telematica, secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi sopracitati.
– disposizioni di modifica dell`art. 5 della L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia). In particolare, viene esteso da un anno a 24 mesi il termine per l`esercizio dellaDelega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. Viene, inoltre, prevista la possibilità di adottare, entro due anni dall`emanazione dei decreti oggetto di delega, ulteriori decreti correttivi ed integrativi. Viene, altresì, modificata la procedura per l`adozione dei suddetti decreti legislativi (con particolare riferimento agli organi compenti, all`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e alla definizione di accordi ed intese in sede di Conferenza Stato-Regioni);
– disposizioni di modifica dell`art. 3 della L. 99/2009 recante sulla delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi. In particolare, viene differito da un anno a 30 mesi il termine, ivi previsto, entro cui il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero. Viene, inoltre, precisato che la Conferenza permanente sopra richiamata si esprime entro il termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere e che l`esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L. 59/1997 nonchè secondo i principi e criteri specificatamente individuati dal medesimo art. 3 della L. 99/2009. Viene, altresì, chiarito che gli schemi dei suddetti decreti legislativi da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per l`espressione dei pareri devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute e che tali pareri devono essere espressi entro 40 giorni (anzichè 60) dalla data di trasmissione del relativo schema. Differito, inoltre, a due anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, il termine per l`emanazione, con i medesimi criteri di delega, di disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, si prevede che qualora il termine per l`espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini indicati dall`art. 3 della L. 99/2009, questi sono prorogati di novanta giorni;
– disposizioni recante semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica. Al riguardo, si dispone che ferma restando l`osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all`art. 2, comma 1, lett. c), del regolamento di cui al DPR 509/1997, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale. Viene, altresì, modificato l`articolo 16, della L.1150/42 (Legge urbanistica), sull`approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore generale, disponendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l`assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie disciplinata dalla norma;
– disposizioni recante semplificazioni in materia di appalti. In particolare, viene modificato l`art.140, comma 1 del D.Lgs 163/2006, sulle procedure di affidamento in caso di fallimento dell`esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell`esecutore con la previsione che le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell`appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, interpellano (anzichè, come previsto nella formulazione attuale della norma, potranno interpellare) progressivamente i soggetti che hanno partecipato all`originaria procedura di gara. Tali modifiche si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte;
– disposizioni di modifica dell`art. 53 del D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori), sulla tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs stesso. Al riguardo, viene previsto che, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l`eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione indicata dalla norma stessa, saranno definite, entro il 31 dicembre 2010, previa consultazione delle parti sociali e sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, con il Ministro della Salute, con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e con il Ministro per la Semplificazione normativa;
– disposizioni di modifica dell`art. 10 (“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità`) del Codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992. In particolare, viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo con regolamento modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, di cui al DPR 495/1992, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all`autorizzazione periodica (prevista dall`articolo 13 del predetto regolamento) di esecuzione e di attuazione e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione normativa.
– disposizioni di modifica dell`art. 20, comma 3 della legge 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). In particolare, viene previsto un nuovo criterio direttivo per l`esercizio della delega da parte del Governo per la semplificazione normativa relativo alla eliminazione degli obblighi inform ativi non necessari o sproporzionati, con specifico riferimento a quelli richiesti alle piccole imprese;
– disposizioni recanti semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali. In particolare, viene modificato l`art. 50 del D.Lgs 446/1997 (Istituzione dell`imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell`Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di istituzione dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone fisiche, laddove prevede che il provvedimento con cui ciascuna Regione può maggiorare l`aliquota di compartecipazione dell`addizionale regionale fino all`1,4 per cento rispetto allo 0,9 per cento iniziale, debba essere pubblicato, non oltre il 31 dicembre dell`anno precedente a quello cui l`addizionale si riferisce, nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell`economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002 anzichè nella G.U. Viene, inoltre, spostato dal 1° gennaio al 31 dicembre la data entro la quale l`addizionale comunale e provinciale all`IRPEF è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale, ai sensi dell`articolo 1, comma 4 del D.Lgs 360/1998 recante “Istituzione di una addizionale comunale all`IRPEF“;
– disposizioni in materia di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A. Al riguardo, viene, tra l`altro, modificato l`art. 16 bis del DL 185/2008 convertito in L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) contenente una serie di misure di semplificazione per le famiglie e le imprese, con la previsione che le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti di cui all`art. 54, comma 2-ter del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) utilizzano unicamente la posta elettronica;
– disposizioni recanti delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l`attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;
In corso d`esame è stata, inoltre, soppressa la norma che modifica l`articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia) con cui vengono liberalizzate di una serie di attività edilizie, eseguibili senza alcun titolo abilitativo, essendo la stessa inserita nel DL 40/2010 “Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l`altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli”” e “cartiere””, di potenziamento e razionalizzazione, nonchè di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisi”” convertito in L. 73/2010.
Confermate, altresì, con alcune modifiche, le seguenti ulteriori disposizioni.
Viene prevista, in particolare, l`adozione, entro novanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di norme regolamentari di modifica dell`art.5 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), nel senso di prevedere che lo sportello unico per l`edilizia è tenuto ad accettare inmodalità telematica le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente in modalità telematica ed a provvedere all`inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. L`invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate dall`art. 34-quinquies del DL 4/2006, convertito con L. 80/2006 (in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), che prevede l`istituzione di un modello unico digitale per l`edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Tali modalità tecniche assicurano l`interoperabilità con quelle previste dal regolamento per il riordino e la semplificazione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui all`art.38, comma 3, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Con altra norma viene semplificato l`obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati di cui all`art.12 del DL 59/78, convertito dalla L. 191/78, prevedendo che la stessa avvenga con modalità telematica e possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l`atto.
Vengono dettate, inoltre norme di modifica dell`art.25 del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, in materia di riduzione degli oneri amministrativi, con cui si prevede, in particolare, l`approvazione, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione e del Ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l`obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione degli stessi per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede mediante accordi ed intese, in particolare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell`art.20-ter della L.59/97 (Bassanini), con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale.
Per il coordinamento delle metodologie e della misurazione della riduzione degli oneri, viene disposta, altresì, la costituzione di un comitato paritetico, presso la Conferenza Unificata, composto (come specificato in corso d`esame) da sei membri designati rispettivamente 2 dal Ministro della Pubblica amministrazione e dell`Innovazione, 2 dal Ministro della Semplificazione normativa e 2 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni nonchè di seimembri designati dalla Conferenza Unificata, di cui quattro tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni. Anche le Regioni le Province e i Comuni adottano nell`ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento.
Viene, inoltre, disposto che, nel perseguimento dell`obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria e con le risorse disponibili a legislazione vigente, le Autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell`ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l`obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e per la Semplificazione normativa.
Sulla denuncia di infortunio o malattia professionale viene confermata la modifica alla disciplina dettata dal DPR 1124/65 sull`obbligo del datore di lavoro di effettuare, in caso di infortunio sul lavoro, doppia denuncia, sia all`Inail, sia all`autorità di Pubblica Sicurezza, prevedendo invece un`unica comunicazione all`Ente assicuratore che provvederà a darne notizia alla Direzione provinciale. Al riguardo, in corso d`esame, è stato modificato l`art. 54 del DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sugli obblighi di comunicazione del datore di lavoro con la previsione che tale obbligo di comunicazione all`autorità locale di pubblica sicurezza deve riguardare ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l`inabilità al lavoro per più di quindici giorni, anzichè tre. è stato, inoltre, precisato che la rimessione della denuncia di infortunio da parte dell`istituto assicuratore alla direzione provinciale del lavoro deve avvenire entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell`evento.
Nel testo viene prevista, altresì, la delega al Governo per l`adozione, entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi recanti la “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei cittadini.
Con i provvedimenti delegati si procede ad una ricognizione delle disposizioni che costituiscono principi generali dell`ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza e di quellecheattengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Gli Schemi saranno adottati previa intesa in Conferenza Unificata limitatamente all`individuazione dei principi generali suddetti e previo parere per le restanti disposizioni e saranno, altresì, inviati, corredati da una relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che esprimeranno il parere entro trenta giorni. Entro dodici mesi dall`entrata in vigore dei decreti delegati, potranno essere adottate, altresì, disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di consultazione.
Tra i criteri di delega viene previsto, in particolare:
– stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l`azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l`ufficio competente;
– prevedere l`obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell`ambito dei piani di performance di cui all`art.10 del D.Lgs150/2009(in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
– al fine di garantire agli utenti l`accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l`effettività dell`obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche di cui al D. Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale);
– al fine di assicurare effettività all`obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e di provvedere d`ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), individuare le modalità per l`effettuazione degli accertamenti d`ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l`accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l`interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall`articolo 78, comma 1, del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale);
– garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti (criterio inserito in corso d`esame).
Entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore dei provvedimenti delegati suddetti, viene, inoltre delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, previo parere in Conferenza Unificata, volti a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al DPR 445/2000, al D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al D.Lgs 82/2005, al D.Lgs 150/2009, nonchè ai decreti legislativi previsti dal testo. Nell`esercizio della delega il Governo deve attenersi ad una serie di principi e criteri direttivi (inseriti in corso d`esame) tra cui la ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche´ di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete.
Confermate, altresì, ulteriori norme che riguardano: la semplificazione della tenuta dei libri sociali, in caso di tenuta con strumenti informatici (art. 2215 bis c.c.), con la previsione dell`apposizione della marcatura temporale e della firma digitale una volta l`anno e non più ogni tre mesi; disposizioni in materia di comunicazioni tramite posta elettronica certificata; la possibilità del ricorso, per le amministrazioni e gli enti interessati, avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti innanzi alla Corte stessa a sezioni riunite; la formazione e l`utilizzo della base unitaria di dati statistici (di cui all`art.11, comma 1, del DL. 78/2009) che devono avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale e dei principi in materia di protezione dei dati personali; modifiche in materia di recupero e riscossione delle spese di giustizia; disposizioni in materia di personale pubblico.
Il testo passa ora alla lettura del Senato.
Per i precedenti si veda la notizia del 9 marzo 2010.