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è stato assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo, lo Schema di regolamento di attuazione dell`art.23 bis del DL 112/2008, in materia di servizi pubblici locali.

Archivio, Governo e Parlamento

Servizi pubblici locali di rilevanza economica: l`esame del Parlamento.

22 Giugno 2010
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è stato assegnato all`esame delle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell`art.23 bis del DL112/2008, convertito dalla L.133/2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto 226 -Relatori, rispettivamente l`On. Pierguido Vanalli del Gruppo parlamentare LNP ed il Sen. Lucio Malan del Gruppo parlamentare PdL), approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009.
Riguardo all`ambito applicativo del Regolamento viene precisato che con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, restano ferme l`autonomia del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse. Restano, altresì, esclusi i servizi di distribuzione del gas naturale, distribuzione dell`energia elettrica, trasporto ferroviario regionale e i servizi strumentali all`attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all`art.13, comma1, del DL 223/2006, convertito dalla L.248/2006.
In tema di liberalizzazione, viene previsto che gli Enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l`attribuzione dei diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Tale verifica viene svolta periodicamente e comunque sempre prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi.
All`attribuzione dei diritti di esclusiva ad un`impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l`applicazione dell`art.9 della L.287/90, sulla tutela della concorrenza e del mercato, in cui si prevede che la riserva per legge ad un`impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate (autoproduzione).
Sulle norme applicabili in via generale per l`affidamento dei servizi, si prevede, tra l`altro, che le procedure ad evidenza pubblica sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi ed ambientali di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge statale e regionale, nonchè dalla competente autorità di settore o in mancanza di questa, dagli enti affidanti. Vengono, altresì, dettate specifiche modalità operative del bando di gara o della lettera d`invito volte a promuovere e proteggere l`assetto concorrenziale dei mercati interessati.
I rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti a cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi nonchè penali e misure sanzionatorie. Sono fatte salve le disposizioni di settore vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento.
Con altra norma viene precisato che gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell`espressione del parere dell`autorità garante della concorrenza e del mercato quando il valore economico del servizio oggetto dell`affidamento supera l`importo complessivo di 200.000,00 euro. Il parere viene comunque sempre richiesto qualora la popolazione interessata dal servizio superi 50.000 unità.
Viene disposto, altresì, che sono assoggettati al Patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti “in house”” di servizi pubblici locali e sono responsabili di tale osservanza gli Enti locali che partecipano al capitale dei soggetti stessi.
Si prevede, inoltre, che le società “in house”” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie sei servizi pubblici locali, applicano per l`acquisto di beni e servizi le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, viene fatta salva la disciplina prevista dall`art. 32, comma 1, lett. c, del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), sui lavori affidati dalle società miste, mentre vengono previste modifiche limitatamente al profilo della gestione del servizio.
Il testo prevede, infine, l`abrogazione espressa di numerosi commi (5, 5-bis, 6, 7 8 e 9) dell`articolo 113, del D.Lgs 267/2000 (Testo unico degli Enti locali), sulla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali, lasciando però in vigore il comma 5-ter sulla delimitazione della realizzazione dei lavori “in house”” da parte del soggetto gestore.

Lo Schema, su cui si è già espressa la Conferenza Unificata il 29 aprile scorso (si veda, al riguardo, la notizia su “Attività Conferenze Stato-Regioni e Unificata”” del 18 maggio 2010, n. 6), dovrà ricevere il parere delle Commissioni parlamentari entro il 16 luglio prossimo e tornerà quindi al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

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