L`Aula del Senato ha approvato, definitivamente, in quarta lettura, il Disegno di legge recante””
Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 1781-B/S – Relatore Sen. Giacomo Santini del Gruppo parlamentare PdL), nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
In particolare, resta confermata la norma auspicata dall`ANCE (vedi la notizia su “Interventi ANCe”” del 17 giugno 2009) sulla disciplina relativa ai requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti di cui all`art. 3, comma 1, lettera e) della L. 447/1995 (Legge quadro sull`inquinamento acustico) prevista dall`art.11 della L. 88/2009 (comunitaria 2008). La disposizione prevede che, in attesa dell`emanazione dei decreti legislativi, il suddetto articolo 3, comma 1, lettera e), si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d`arte asseverata da un tecnico abilitato.
La norma fissa a dodici mesi dall`entrata in vigore della L. 88/09 il periodo della delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo, dell`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale e modifica la L. 447/1995 prevedendo l`attribuzione alla competenza dello Stato, ai sensi dell`art. 3 della suddetta legge quadro, dell`indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei criteri per la progettazione, l`esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall`inquinamento acustico;
Tra le ulteriori norme confermate si segnalano, in particolare:
– l`introduzione, in materia di rifiuti, di una nuova definizione di rifiuto inerte di cui all`art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 117/2008 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
– l`attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, integrando, al riguardo, l`articolo 306, comma 3 del D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
– la disposizione recante delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente nonchè della direttiva 2009/123/CE relativa all`inquinamento provocato dalle navi e all`introduzione di sanzioni per violazioni;
– l`attribuzione al Governo della delega per l`attuazione di tre direttive (2009/28/CE sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale), entro il termine di recepimento indicato dalle stesse, con l`individuazione di specifici criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione. Tra questi, con riferimento alla direttiva 2009/28/CE, rileva la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all`esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete con la previsione dell`assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell`edilizia) per gli impianti per la produzione di energia elettrica con particolari caratteristiche, nonchè con la previsione che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.
Tra le direttive da recepire, contenute nell`Allegato B del provvedimento, si segnala, in particolare la 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l`aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – termine di recepimento: 21 agosto 2011.
Per i contenuti del provvedimento si veda la notizia del 23 aprile 2010 nonchè per i precedenti si vedano le notizie del 23 giugno 2009, del 24 settembre 2009 e del 2 febbraio 2010.