Nel testo approvato,con modifiche, dall'Aula prevista l'attribuzione ai Comuni della funzione in materia di catasto e, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, l`applicazione della procedura negoziata senza bando di gara ex art. 57del DLgs 163/2006 ai lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 euro.
L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge, collegato alla Legge di Bilancio per l`anno 2010, recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell`ordinamento regionale e degli Enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle Autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”” (DDL 3118/C – Rel. On. Donato Bruno del Gruppo parlamentare PdL) con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti.
Sono state attribuite ai Comuni, tra le sue funzioni fondamentali, quelle in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato da parte della normativa vigente.
Sono state, tra l`altro, soppresse:
– la norma che conferiva al Governo delega per la razionalizzazione delle Province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali. Conseguentemente, è stato eliminato dal titolo del provvedimento il riferimento alla razionalizzazione delle Province;
– la norma che prevedeva la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, della figura dei difensori civici comunali, previsti dal Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali) e che, conseguentemente, le loro funzioni potevano essere attribuite ai difensori civici della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, con la denominazione di “difensori civici territorialì;
– le norme che modificando gli artt. 37 e 47 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali) sulla composizione, rispettivamente, dei consigli e delle giunte, prevedevano una riduzione del numero di soggetti che, insieme al sindaco, compongono il consiglio comunale e che, insieme al presidente della provincia, compongono il consiglio provinciale, secondo il parametro della popolazione, nonchè prevedevano una nuova composizione ridotta delle giunte comunali e provinciali. Soppressa, altresì, la norma che prevedeva l`applicazione di tali disposizioni a decorrere dalla cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento.
è stata modificata la norma che prevede la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. In particolare, è stata eliminata la previsione della suddetta soppressione e precisato che i Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni effettuate in attuazione dell`art. 2, comma 186, lett. b della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2009). Eliminata, inoltre, la previsione per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. è stato, altresì, previsto che i comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.
è stata, inoltre, integrata la norma recante misure organizzative in favore dei piccoli comuni. In particolare, viene modificato l`art. 122 del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti) recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia con la previsione che, nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall`art. 57, comma 6 del Codice dei contratti.
Confermato, altresì, con alcune modifiche, il testo legislativo varato dal Governo.
Il provvedimento, in particolare, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l`esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l`efficienza e di ridurne i costi. Inoltre, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, prevede, tra l`altro, la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi operanti in ambito statale, regionale e locale e la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Al riguardo, è stato, altresì, precisato (in corso d`esame) che il provvedimento stesso ed i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonchè in conformità con la disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi del provvedimento sono finanziate secondo i principi ed i criteri di cui alla L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione). In sede di prima applicazione della suddetta L. 42/2009 e per il periodo transitorio previsto dall`art. 21 della medesima legge recante disposizioni transitorie per gli enti locali, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate provvisoriamente dal suddetto art. 21.
Le misure introdotte dal provvedimento, vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nel Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), in parte modificandole ed in parte abrogandole.
Tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni rilevano, in particolare:
– le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza ed il controllo territoriale;
– la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
– l`attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
– la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell`uso delle aree di competenza dell`ente;
– l`edilizia scolastica, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all`istruzione secondaria di primo grado.
Tra le funzioni fondamentali attribuite alle Province rilevano, invece:
– la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
– la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
– nell`ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l`attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d`emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l`attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
– la tutela e la valorizzazione dell`ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle immissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l`organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonchè le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l`edilizia scolastica, relativi all`istruzione secondaria di secondo grado;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l`impiego.
Vengono attribuite alle Città metropolitane, tra le altre:
– la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
– la mobilità e la viabilità metropolitane;
– la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Viene conferita al Governo la Delega per l`adozione, entro 18 mesi (anzichè 24 mesi come modificato in corso d`esame) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali””, al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le dis posizioni statali relative alla disciplina degli enti locali. Lo schema del suddetto decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l`espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza del raggiungimento dell`intesa di cui sopra, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Decorso il termine per l`espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l`espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell`espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all`intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall`intesa. Inoltre, entro 12 mesi (anzichè 18 mesi come modificato in corso d`esame) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo suddetto, il Governo può adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive (norma integrata in corso d`esame).
Al Governo è conferita, altresì, delega ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato. Al riguardo, viene prevista tra i principi che il Governo è tenuto a seguire nell`esercizio della delega, la soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione (norma soppressa dalla Commissione e ripristinata con modifiche in Aula).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle medesime comunità si estendono le disposizioni di cui all`art. 2, comma 187 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2009) secondo cui lo Stato cessa di concorrere al loro finanziamento (norma integrata in corso d`esame).
Viene disposta la soppressione di tutti i consorzi tra gli enti locali per l`esercizio di funzioni, ad eccezione di quelli costituiti per la gestione associata di uno o più servizi di cui all`art. 31 del D.lgs 267/2000.
Viene rafforzato il ruolo dei consigli comunali e provinciali con l`attribuzione di funzioni ulteriori tra cui, in particolare, l`adozione di regolamenti sull`ordinamento degli uffici e dei servizi (ora di competenza della giunta), controllo sulle dotazioni organiche dell`ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati, la determinazione delle aliquote dei tributi istituiti dal consiglio.
Viene introdotta la definizione di “piccolo comune”” inteso quale comune avente una popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione è calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT.
In favore dei piccoli comuni è previsto che le competenze del responsabile del procedimento per l`affidamento e per l`esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite, in tali comuni, al responsabile dell`ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora ciò non sia possibile, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente (norma integrata in corso d`esame).
Sempre per i piccoli comuni è stabilito che i documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale nonchè quelli relativi al rendiconto della gestione di cui al D.lgs 267/2000 sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Inoltre, i piccoli comuni possono facoltativamente applicare l`articolo 229 del Testo unico sugli enti locali relativo alla composizione e redazione del conto economico.
Introdotte, altresì, una serie di norme relative ai controlli negli enti locali, alcune modificative altre integrative del D.lgs 267/2000. In particolare, vengono introdotti: controlli di regolarità amministrativa e contabile, controlli sulle società partecipate, un controllo strategico ed un controllo sugli equilibri finanziari (norma modificata in corso d`esame). Viene, inoltre, modificato l`art. 151 del Testo Unico recante principi in materia di contabilità. Al riguardo, viene previsto che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l`anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell`interno, d`intesa con il Ministro dell`economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. è, altresì, disposto che nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l`apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell`atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all`articolo 26 della l. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) e all`articolo 58 della l. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001). Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l`attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
Per i precedenti si veda la notizia del 9 marzo 2010.
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