è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e Affari Costituzionali del Senato lo Schema di decreto legislativo concernente “Attuazione dell`articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”” (
Atto 212 – Relatori rispettivamente On. Antonino Lo Presti e Sen. Carlo Sarro del Gruppo parlamentare PdL), per l`espressione del parere al Governo.
Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, dà attuazione alla delega conferita al Governo dall`art. 44 della L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile) ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato.
Al riguardo si evidenzia che, con riferimento al contenzioso sugli appalti pubblici, è stata inserita – sia pure con alcuni adattamenti – la disciplina processuale dettata dal recente D.Lgs 53/2010 cha ha dato attuazione alla direttiva 2007/66/CE, concernente le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti e la riforma dell`arbitrato. A tal fine, il Libro IV, Titolo V, Capo II del suddetto Schema contiene disposizioni sul “Rito in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture””, nel quale vengono, tra l`altro, indicati i casi in cui il giudice che annulla l`aggiudicazione definitiva di una gara dichiara l`inefficacia del contratto, nonchè le sanzioni alternative applicabili. Previste, inoltre, ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.
In relazione alle numerose disposizioni contenute nel testo legislativo, si segnalano, in particolare, le seguenti:
– definizione della giurisdizione del giudice amministrativo, dei casi di traslatio iudicii e dei rapporti con l`arbitrato. Con riferimento a tale ultima fattispecie viene chiarito che le controversie concernenti diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto;
– nell`ambito della razionalizzazione dei riti speciali, viene disciplinato il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi;
– vengono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra l`altro, le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi; quelle “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all`applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale””; quelle “relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica””; “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell`uso del territorio””; “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell`art. 5, comma 1 della L. 225/1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti“; le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d`igiene pubblica e dell`abitato””.
Lo Schema, dopo l`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, tornerà al Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva.