L'Inps ha diramato alcune precisazioni circa l’intervento ministeriale dei giorni scorsi che ha accordato la validità trimestrale al Durc nell’ambito degli appalti pubblici, stessa validità attualmente in vigore nei privati.
L’Inps con l’allegata circolare n. 145 del 17 novembre scorso, ha diramato alcune precisazioni circa l’intervento ministeriale dei giorni scorsi (circolare n. 35/2010) che ha accordato la validità trimestrale al Durc nell’ambito degli appalti pubblici, stessa validità attualmente in vigore nei privati.
Va preliminarmente sottolineato che nonostante sia stato ribadito dall’istituto (vd. nt. n. 3), l’obbligo introdotto dalla L. n. 2/2009 delle stazioni appaltanti di richiedere il Durc ogni qual volta sia previsto per legge, ciò non esclude la facoltà in capo alle imprese di effettuare tale richiesta, così come convenuto con gli istituti previdenziali e con il Ministero del Lavoro.
Ciò soprattutto al fine di ovviare alla frequente inerzia delle stazioni appaltanti nel procedere a tale richiesta, con evidenti gravi conseguenze per le imprese.
L’Inps, nel ribadire i concetti espressi nella nota circolare ministeriale, ha sottolineato che nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione a quella dell’aggiudicazione, l’impresa può semplicemente dichiarare la propria regolarità nei confronti dell’Istituto previdenziale.
Il Durc successivamente emesso per il controllo di tale regolarità attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione e la sua validità trimestrale decorrerà da tale data.
Lo stesso Durc utilizzato per la partecipazione all’appalto, purché non decorrano i tre mesi, potrà essere utilizzato anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto.
L’Inps, inoltre, ribadisce l’obbligo di utilizzo del Durc esclusivamente per i fini per i quali è stato richiesto, invitando espressamente a ciò le stazioni appaltanti.
Nell’ambito dello stato di avanzamento lavori, rimane ferma la necessità di richiedere il Durc per ciascun Sal e con riferimento a ciascun contratto e, anche in tale ambito, ai fini del pagamento, il documento avrà validità trimestrale.
Questo significa che nel caso in cui trascorra un lasso di tempo inferiore a tre mesi tra l’emissione del certificato di Sal e il pagamento effettivo, non ci sarà necessità di richiedere un nuovo Durc, in quanto lo stesso documento, così come sottolineato nella nota, potrà essere utilizzato per l’intera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.
Viceversa, laddove tra due diversi Sal intercorra un limite di tempo anche inferiore ai tre mesi, sarà necessario richiedere, con l’emissione del nuovo Sal, un nuovo Durc.
Stessa validità trimestrale anche per i lavori effettuati in economia, per le attestazioni Soa, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
Il Durc richiesto invece per la fruizione dei benefici normativi e contributivi continua ad avere validità mensile.
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