L’Inps ha fornito le prime indicazioni relative alla nuova disciplina delle sanzioni civili e delle competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.
Con la circolare n. 157/10, l’Inps ha fornito le prime indicazioni relative alla nuova disciplina delle sanzioni civili e delle competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 1 lett. a) e c) della L. n. 183/10.
In particolare, l’allegata nota evidenzia la riformulazione delle modalità di calcolo delle sanzioni civili relative ad accertamenti iniziati successivamente alla data del 24 novembre scorso, ossia dell’entrata in vigore del c.d. “Collegato al Lavoro”, indipendentemente dal fatto che le violazioni oggetto dell’accertamento siano riferite a periodi di lavoro irregolare svolti precedentemente alla suddetta data.
Con riferimento alla misura della sanzione civile per l’utilizzo di lavoratori irregolari, il nuovo dettato normativo, diversamente da quanto stabiliva l’art. 36 bis, comma 7, della L. n. 248/06, che stabiliva come sanzione civile minima, per ciascun lavoratore in nero, un importo pari ad euro 3.000,00, prevede che:“ l’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare sia aumentato del 50 per cento”.
In virtù di tale specifica, le sanzioni civili saranno calcolate nella misura del 30%, sino ad un massimo del 60%, in ragione d’anno della contribuzione evasa, più la maggiorazione del 50% come sopra ricordato.
Nell’evidenziare che al raggiungimento del 60%, maggiorato del 50%, sul debito contributivo saranno calcolati gli interessi di mora ai sensi del DPR n. 602/73, così come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 46/99, l’Inps ricorda che, in caso di occultamento delle retribuzioni erogate, la misura delle sanzioni civili, ovvero 30% in ragione d’anno, con un massimo del 60% sull’ammontare di contributi evasi, non sarà maggiorata del 50%.
La citata maggiorazione, si ricorda, dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i termini per il versamento.
L’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/10 non trova applicazione per i rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, ossia i rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati, mentre trova applicazione sia nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo non supportata da documentazione probatoria atta a verificare la pretesa autonomia del rapporto di lavoro stesso, sia nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio, in mancanza delle previste comunicazioni all’Inps ed all’Inail.
Infine, la nota Inps ricorda che l’art. 4, comma 1, lett. c) della legge in oggetto estende, con decorrenza 24 novembre 2010, le competenze ad irrogare la maxisanzione per l’impiego di lavoratori in nero agli ispettori dell’Inps, anche con riferimento agli illeciti commessi antecedentemente a tale data, ma proseguiti oltre il 24 novembre 2010.
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