L’Inail ha fornito le istruzioni per la corretta autoliquidazione 2010/2011, nonché i codici identificativi delle agevolazioni che dovranno essere indicati nel modello 1031 della dichiarazione retributiva
Con l’allegata nota n. 8920 del 10 dicembre 2010, l’Inail ha fornito le istruzioni per la corretta autoliquidazione 2010/2011, nonché i codici identificativi delle agevolazioni che dovranno essere indicati nel modello 1031 della dichiarazione retributiva, di cui si allega copia, da inviare entro il 16 febbraio 2011, o entro il 16 marzo 2011, se presentato in via telematica.
La nota, in particolare, riepiloga le agevolazioni contributive e le percentuali di riduzione applicate al premio, previste per alcune categorie di imprese e settore economico di appartenenza.
Per l’edilizia, tra le agevolazioni indicate dall’Inail, si evidenziano quelle relative alla riduzione dell’11,50%, confermata di recente dal decreto del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2010, che si applica solo con riferimento alla regolarizzazione 2010. La nota in oggetto ricorda che per le condizioni di accesso a tale beneficio è necessario fare riferimento alle istruzioni contenute nella nota n. 10792/09, a cui si fa esplicito rinvio.
Per ciò che concerne i benefici contributivi riconducibili al rilascio del Durc, ossia quelle agevolazioni contributive stabilite dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, indicate ed allegate alla circolare Inail 5/2008, l’Inail ricorda alle proprie sedi che la verifica della regolarità dovrà essere effettuata anche presso l’Inps, nonché, per il settore edile, presso la Cassa Edile territoriale.
Fermo restando che, ai fini della fruizione dei benefici, la regolarità deve essere accertata alla data in cui viene effettuata la verifica, l’Istituto assistenziale ricorda che i controlli sulle autocertificazioni relative alla assenza delle violazioni di cui al modulo allegato al D.M 24 ottobre 2007 dovranno essere effettuate dalla Direzione provinciale del lavoro, mentre le Sedi Inail dovranno solo accertarsi che esistano tali autocertificazioni.
Con riferimento ai controlli relativi allo sconto edile dell’11,50 e, più in particolare, ai controlli relativi all’assenza di condanne penali nel quinquennio ex L. n. 248/06, le Sedi territoriali dovranno acquisire dal datore di lavoro le relative autocertificazioni, nonché effettuare presso il Casellario Giudiziario apposite verifiche a campione.
Infine, viene ricordato che il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione degli interessi. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011.
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