L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge recante “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia”” (
DDL 3290/C – Relatore On. Salvatore Torrisi del Gruppo Parlamentare PDL), con alcune modifiche al testo del Governo.
Con riferimento alle misure contro la criminalità organizzata, sono state, in particolare, approvate alcune disposizioni che l`ANCE aveva auspicato (si veda la notizia su “Interventi Ance”” del 12 maggio 2010, n. 25 ).
Al riguardo, è stata introdotta una norma volta ad assicurare il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attività dei cantieri, con la previsione che la bolla di consegna del materiale trasportato deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi. è stato, altresì, modificato l`articolo 18, lettera u) del D.Lgs n. 81/2008, prevedendo che il tesserino di riconoscimento degli addetti ai cantieri deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs 81/2008 deve contenere anche l`indicazione del proprio committente.
Sulla stessa tematica, poi, è stato accolto dall`Esecutivo – in corso d`esame – un ordine del giorno (n. 1 – primo firmatario l`On. Luigi Vitalidel Gruppo parlamentare PdL – in allegato), con il quale si impegna il Governo a istituire, presso ogni prefettura, elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a infiltrazioni mafiose c.d. white list, nonchè ad individuare le attività economiche maggiormente a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata (attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo e/o bitume, lo smaltimento ed il trasporto di rifiuti, i lavori in terra, il trasporto a discarica e la gestione dei siti di discarica), per le quali deve essere sempre acquisita l`informazione antimafia prima dell`iscrizione nel suddetto elenco. Sull`individuazione e sul controllo delle attività a “rischio””,sono stati, inoltre, accolti dal Governo ulteriori ordini del giorno n. 7 (a firma dell`On. Lorenzo Ria del Gruppo parlamentare Unione di Centro – in allegato), n. 9 (primo firmatario On. Donatella Ferranti del Gruppo parlamentare PD – in allegato) e n. 24 (a firma dell`On. Ignazio Messina del Gruppo parlamentare IdV – in allegato).
In materia di appalti, resta confermata, con alcune differenze rispetto al testo iniziale, la disciplina del sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti e ai finanziamenti pubblici anche europei. Gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche, sono tenuti all`utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche ed accesi presso banche o Poste italiane Spa. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonchè alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei siano appoggiati su conti correnti dedicati – anche in via non esclusiva e fermo quanto previsto per il codice unico di progetto – ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.
Sono esclusi da tale obbligo solo i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero riguardanti tributi, nonchè le spese giornaliere, purchè inferiori o uguali al tetto giornaliero di 500 euro. In tale caso, è comunque previsto il divieto di pagamento in contanti ed è obbligatorio documentare la spesa.
Al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici (bancari o postali) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all`investimento pubblico sottostante.
A carico dei soggetti indicati è previsto, inoltre, l`obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla relativa accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La norma dispone, altresì, che l`obbligo di conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia incluso, a pena di nullità assoluta, nel contratto e in tutti i subappalti e subcontratti. Sancito, anche, l`obbligo di inserire nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste spa. L`appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell`inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, da parte della propria controparte, procede all`immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la prefettura competente.
In caso di violazione delle suddette disposizioni e fatta salva l`applicazione della clausola risolutiva espressa anzidetta, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, determinate in misura variabile, tra un minimo e un massimo, in relazione alla gravità dell`inadempimento commesso e alla tipologia di infrazione commessa. Per l`accertamento e la contestazione delle violazioni commesse, nonchè per l`applicazione delle relative sanzioni si rinvia all`applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 689/1981, del D.Lgs 68/2001 e del D.Lgs 231/2007.
Confermato, inoltre, il rinvio, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta dei Ministri dell`Interno, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione), – da emanarsi entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento e previa intesa in sede di Conferenza Unificata – per la definizione delle modalità per promuovere l`istituzione, nell`ambito regionale, di una o più Stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Con l`anzidetto decreto sono determinati: gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell`articolo 33 (“Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza“) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.
Con una modifica al Codice penale viene aumentata la sanzione in materia di turbata libertà degli incanti, mediante l`inserimento di un limite minimo, sei mesi, e l`innalzamento di quello massimo, da due a cinque anni, della pena della reclusione.
Con l`approvazione di un articolo aggiuntivo viene, anche, inserito nel codice penale, il reatodi turbata libertà del procedimento di scelta del contraente103 a euro 1032, salvo che il fatto costituisca più grave reato . A tal fine, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro
Restano, altresì, confermate, sia pure con alcune modifiche, il conferimento delle due deleghe al Governo, da emanarsi entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento: una per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e,l`altra, per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Nell`esercizio della prima delega il Governo è tenuto, tra l`altro, alla ricognizione e all`armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, al coordinamento della disciplina stessa con riferimento alle norme inerenti all`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè all`adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall`Unione europea. Lo Schema di decreto legislativo corredato di relazione tecnica, ai sensi dell`art. 17, comma 3, della legge 196/2009, dovrà essere trasmesso alle Camere, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che dovranno essere resi entro sessanta giorni.
Con apposite disposizioni vengono dettati i principi e criteri direttivi per l`esercizio, da parte del Governo, della delega per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, prevedendo, in particolare, che:
– l`aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche sulla base di quanto stabilito con riferimento all`individuazione delle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa;
– l`istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all`accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell`attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell`attività d`impresa. Al riguardo viene, altresì, specificato che la banca dati deve essere “unica”” con immediata efficacia su tutto il territorio nazionale, deve riguardare tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, e può essere integrata con dati provenienti dall`estero. Prevista la possibilità di accesso alla stessa per il Procuratore Nazionale Antimafia, in ogni tempo, e per la Direzione nazionale antimafia, per lo svolgimento dei compiti previsti dall`art. 371-bis del c.p.p. (“False informazioni al pubblico ministero””);
– l`individuazione dei dati da inserire nella predetta banca dati, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e dei soggetti autorizzati, ad accedervi con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblici ovvero di altri elementi idonei ad identificare la prestazione;
– l`individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno, di concerto col Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività d`impresa a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali indipendentemente dal valore del contratto, è sempre obbligatoria l`acquisizione documentazione indipendentemente dal valore del contratto;
– l`acquisizione obbligatoria, da parte di un ente sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi del`art. 143 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti locali), dell`informazione antimafia prima della stipula di qualsiasi contratto pubblico e indipendentemente dal suo valore, per un periodo di cinque anni successivi allo scioglimento;
– la possibilità dell`ente locale sciolto per fenomeni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell`art. 143 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), di deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– la possibilità degli organi eletti in seguito allo scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa, di deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla loro durata in carica, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– l`elevazione a un anno del termine di validità dell`informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell`assetto societario e gestionale dell`impresa oggetto di informativa. Con apposite disposizioni viene disciplinata la fase dell`invio dello schema di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendersi entro quarantacinque giorni (anzichè trentacinque come previsto originariamente).
Lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della predetta delega, viene trasmesso alle Camere ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che vengono resi entro quarantacinque giorni.
Confermata la modifica al Codice di procedura penale, con inserimento, in particolare, del reato di cui all`articolo 260 (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti“) del D.Lgs 152/2006 (recante Norme in materia ambientale), tra quelli previsti dall`articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale; così facendo viene esteso anche a tale tipologia di delitti, la competenza della direzione distrettuale antimafia, secondo quanto disposto dall`articolo 70-bis (“Direzione distrettuale antimafia””), di cui al Regio decreto 12 /1941 (recante l`Ordinamento giudiziario).
Al fine di favorire lo scambio informativo e di razionalizzare l`azione investigativa per l`applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, viene, altresì, istituzionalizzata sul territorio nazionale la costituzione, a livello provinciale, dei Coordinamenti interforze. La norma, infatti, prevede che, a seguito della stipula di uno o più protocolli d`intesa tra il procuratore nazionale antimafia e i Ministri dell`Interno e della Giustizia, sono istituiti, presso le direzioni distrettuali antimafia, i “Coordinamenti interforze provinciali””, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
Per i precedenti si veda la notizia del 13 aprile 2010.
Si allegano gli ordini del giorno n. 1, 7, 9 e 24.
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