è stato assegnato, in sede referente, in prima lettura,
alla Commissione Bilanciodel Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica””(
DDL 2228/S – Relatore Sen. Antonio Azzollini del Gruppo parlamentare PdL).
Tra le norme del provvedimento, si segnalano, in particolare, le seguenti:
MISURE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
– Definanziamento autorizzazioni di spesa e riduzione degli stanziamenti (artt. 1, 2)
Viene previsto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa totalmente inutilizzate negli anni 2007, 2008 e 2009. La verifica dello stato degli impegni è effettuata sulla base al rendiconto generale dello Stato del periodo di riferimento. Le autorizzazioni da definanziare sono individuate con decreto del Ministro dell`Economia e le relative disponibilità saranno riassegnate al fondo per l`ammortamento dei titoli di stato.
Con altra norma viene prevista la riduzione lineare di tutte le missioni del bilancio statale del 10 per cento delle dotazioni finanziarie. Sono escluse dalla riduzione le risorse del fondo per l`università, per l`informatica, per la ricerca ed i finanziamento del 5 per mille dell`IRPEF.
– Riduzione spese P.A. (art.8, comma 1)
Viene prevista la riduzione dal 3 al 2 per cento, con riferimento al valore degli immobili, del limite delle spese annue per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di cui all`art.2, comma 618, della L.244/2007 (finanziaria 2008). I limiti di spesa possono essere superati solo con l`autorizzazione dell`amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Vengono esclusi dal campo di applicazione delle diposizioni gli interventi obbligatori ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori).
– Patto di stabilità (art.14)
Viene previsto che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del Patto di stabilità interno, è determinato in 6.300 milioni di euro per il 2011, di cui 4.000 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, 300 milioni a carico delle Province e 1500 milioni dei Comuni. Per gli anni 2012 e 2013, il concorso è stabilito in 8,5 miliardi annui, di cui 4.500 comportano effetti a carico delle Regioni, 1.000 a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, 2.500 a carico dei Comuni. Il concorso alla manovra per Province e Comuni avviene attraverso la riduzione degli stanziamenti correnti del Ministero dell`Interno, per le Regioni è prevista la riduzione dei trasferimenti statali dovuti a qualsiasi titolo.
In particolare, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti sono ridotti nell`anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l`obiettivo programmatico. La riduzione è effettuata con decreto del Ministero dell`Interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso, con esclusione di quelli destinati all`onere di ammortamento dei mutui.
Le Regioni e Province autonome inadempienti sono tenute a versare al` bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità, l`importo corrispondente alla differenza tra il risultato e l`obiettivo programmatico ed in caso di mancato versamento viene disposto il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale fino all`invio stesso.
èprevista, altresì, la possibilità per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di escludere dal saldo del patto di stabilità peri il 2010 i pagamenti in conto capitale, nei limiti dello 0,78% (il limite viene fortemente ridotto rispetto al 4% previsto, per il 2009, dall`art.9 bis del DL78/2009, convertito dalla L. 102/2009) dell`ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell`esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto nel 2009. Contestualmente viene stabilita la non applicazione per l`anno in corso del meccanismo della premialità di cui all`art.77 bis,commi 23,24.25 e 2, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Per il 2010 è inoltre attribuito ai Comuni un contributo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e d`intesa con la Conferenza Stato-Città. I criteri di ripartizione dei contributi, che non saranno conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, dovranno tener conto della popolazione e del rispetto del patto medesimo.
– Risanamento Comune di Roma (art.14)
Con altre norme, in vista della compiuta attuazione dell`art.24 (sull`ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell`art.114, terzo comma, Cost.), della L.42/2009, sulla delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione ed in considerazione dell`eccezionale squilibrio finanziario del Comune di Roma viene costituito, dal 2011, un fondo presso il Ministero dell`Economia e delle Finanze, con una dotazione di 300 milioni di euro, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall`attuazione del piano di rientro approvato con DPCM del 5 dicembre 2008. La restante quota sarà reperita tramite l`istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni annui, di un`addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili in partenza da Roma, fino ad un euro per passeggero e di un incremento dell`addizionale comunale all`IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%.
Il Comune di Roma potrà inoltre, adottare altre misure, specificatamente elencate, per garantire l`equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, tra cui, in particolare:
– l`introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, fino all`importo massimo di 10 euro per notte;
– l`applicazione di un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l`applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo- computato fino al limite massimo dell`80% – derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente;
– la maggiorazione, fino al 3 per mille, delle ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
– l`utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonchè utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
L`accesso al fondo di cui sopra sarà subordinato alla verifica positiva da parte del Ministero dell`Economia e delle Finanze dell`adeguatezza e effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonchè di quelle per garantire l`equilibrio della gestione ordinaria.
– Funzioni fondamentali dei Comuni (art.14)
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese, viene disciplinato, altresì, l`esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni, come individuate dalla L.42/2009, sopra citata. In particolare, viene previsto che l`esercizio delle funzioni deve essere obbligatoriamente svolto in forma associata per quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonchè per i Comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
La Regione, nelle materie di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni o esclusiva regionale, di cui all`art.117 Cost., commi terzo e quarto, individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. I Comuni avviano l`esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. Vengono esclusi dall`obbligo dell`esercizio delle funzioni in forma associata i Comuni capoluogo di provincia e quelli con un numero di abitanti superiore a 100.000.
Viene disposto, altresì, che i Comuni dovranno assicurare il completamento dell`attuazione delle disposizioni dettate entro un ter mine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Con il DPCM sarà stabilito, inoltre, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che deve essere raggiunto dall`insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.
Viene stabilito, inoltre, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire società nonchè l`obbligo di mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2010, le società già precedentemente costituite ovvero ne cedono le partecipazioni. Rimangono salve le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti mentre per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è previsto che gli stessi possono detenere la partecipazione di una sola società dovendo, entro il 31 dicembre 2010, mettere in liquidazione le altre società già costituite.
Ulteriori norme sono volte a dirimere dubbi interpretativi sull`individuazione della natura giuridica (tributaria o non), della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento rifiuti, stabilendo la natura non tributaria della prestazione.
MISURE IN MATERIA DI SVILUPPO E INFRASTRUTTURE
– Fondo Aree sottoutilizzate (FAS) e fondi strutturali (art.7, commi 26-29)
Vengono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, di cui all`art.24, comma 1, lett.c, del D.Lgs 300/99, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione. Per l`esercizio di tali funzioni il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato possono avvalersi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello Sviluppo economico. La ricognizione delle risorse è demandata ad un DPCM di concerto con i Ministri dell`Economia e dello Sviluppo economico. Viene, altresì, precisato che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione di quest`ultimo Dicastero.
– Misure per la rete autostradale e canoni di concessione (art. 15)
Prevista l`applicazione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del suddetto pedaggio, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, compreso l`elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
In via transitoria (comunque non oltre il 31 dicembre 2011), l`ANAS Spa è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria per alcune classi di pedaggio, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali gestiti direttamente da Anas individuate dal suddetto decreto. Tale maggiorazione non potrà comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio dovuto.
Le entrate derivanti dall`applicazione delle suddette norme andranno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
Previsto, altresì, a decorrere dall`anno 2010, un canone aggiuntivo annuale finalizzato alla tutela ambientale, dovuto dai soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d`acqua per uso idroelettrico, in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, stabilito con D.P.C.M, su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell`Ambiente e del Territorio e del Mare, d`intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.
– Rifinanziamento del fondo infrastrutture (art. 46)
Vengono revocati e destinati ad altro scopo i mutui accesi, entro il 31 dicembre 2006, con la Cassa depositi e prestiti, il cui onere di ammortamento sia a totale carico dello Stato e che alla data di entrata in vigore del decreto di manovra non siano stati erogati ai soggetti beneficiari e a fronte dei quali non siano stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati.
A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell`Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. La mancata o ritardata comunicazione comporta, per il soggetto beneficiario inadempiente, la responsabilità delle obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell`attivazione delle suddette procedure.
Le modalità per l`attuazione della norma sono demandate a successivi decreti, di natura non regolamentare, del citato Ministero, con cui sono individuati i mutui da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario.
Le somme sono destinate, dal CIPE, su proposta del Ministero dell`Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, alla prosecuzione della realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, con priorità per il finanziamento del Mose di Venezia, nel limite di 400 milioni.
– Concessioni autostradali (art. 47)
Differito al 31 luglio 2010 il termine, di cui all`art. 8-duodocies del DL. 59/2008, convertito dalla L. 101/2008 (“Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee””), che consente di procedere al tempestivo avvio degli investimenti infrastrutturali autostradali, mediante l`approvazione degli schemi di convenzione con l`Anas S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali.
Differita al 30 settembre 2010 la pubblicazione da parte dell`Anas del bando di gara per l`affidamento della concessione di costruzione e gestione dell`autostrada del Brennero. Il bando di gara deve prevedere, oltre ai contenuti che saranno impartiti con apposite direttive dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d`intesa con Ministero dell`Economia e delle Finanze, il versamento di 70 milioni di euro l`anno alla Stato, da parte del concessionario a partire dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore della concessione.
Modificato anche l`art. 55, comma 13, della L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), recante la disciplina relativa all`accantonamento e all`utilizzo del fondo destinato al rinnovo dell`infrastruttura ferroviaria del Brennero, alla realizzazione delle relative gallerie, nonchè ai collegamenti ferroviari e alle infrastrutture connesse fino al nodo della stazione di Verona. In particolare, si prevede che l`utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento presentato dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell`autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il 30 giugno 2012.
– EXPO (art. 54)
Una quota non superiore al 4% delle risorse autorizzate per l`Expo Milano 2015 (dal DL. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””), destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 Spa è soggetto attuatore, può essere utilizzata – in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato – per far fronte alle spese di funzionamento della società, e ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti a valere sui rispettivi finanziamenti. I contributi e le somme erogate a carico del bilancio dello Stato e a favore della Società Expo 2015 S.p.A., sono versati su apposito conto corrente fruttifero da aprirsi presso la tesoreria centrale dello Stato.
Prevista anche una relazione trimestrale da inviarsi, a cura delle Società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell`Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per garantire la trasparenza sull`utilizzo delle risorse.
– Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 55)
Autorizzato l`incremento di 1.700 milioni di euro per l`anno 2011 e 250 milioni di euro per l`anno 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all`art. 10, comma 5, del DL 282/2004, convertito dalla legge 307/2004, mediante l`utilizzo di una quota parte delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e minori spese del decreto di manovra è destinata. Tali risorse finanziarie vengono destinate all`attuazione della manovra di bilancio relativa all`anno 2012.
MISURE IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA
– Contrasto all`evasione fiscale e contributiva (art. 18)
Previste particolari misure per agevolare la partecipazione dei comuni all`attività di accertamento fiscale e contributivo di cui all`art. 44 del D.P.R. 600/1973 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi””. Al riguardo, si precisa che tale partecipazione consiste, tra l`altro, nella segnalazione all`Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza e all`INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscal i e contributivi. Introdotte, tra l`altro, modifiche al suddetto art. 44 nonchè all`art. 1 del DL 203/2005, convertito in L. 248/2005 recante “Misure di contrasto all`evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”” sulla partecipazione dei Comuni al contrasto all`evasione fiscale. A tale ultimo riguardo, viene, tra l`altro, previsto l`aumento al 33% (originariamente pari al 30%) dell`ammontare delle maggiori somme spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all`accertamento, relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo nonchè la spettanza delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Prevista, altresì, l`adozione, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e d`intesa con la Conferenza unificata con il quale saranno individuati i tributi su cui calcolare la suddetta quota del 33% e le sanzioni civili nonchè le relative modalità di attribuzione.
– Aggiornamento del catasto (art. 19)
Prevista, in particolare, in conformità a quanto previsto dall`art. 64 del D.Lgs 300/1999 (Riforma dell`organizzazione del Governo, a norma dell`articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) in materia di Agenzia del territorio, l`attivazione dell`Anagrafe immobiliare integrata che consente di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati disponibili presso l`Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
Previste, poi, due possibili modalità di gestione partecipata delle funzioni catastali da parte dei Comuni con la precisazione che tali funzioni, qualora non esercitate dai Comuni, sono svolte dall`Agenzia del Territorio in base al principio di sussidiarietà e con l`indicazione delle funzioni catastali mantenute dallo Stato e svolte dall`Agenzia suddetta.
Previsto, inoltre, che l`Agenzia del Territorio è tenuta a concludere, entro il 30 settembre 2010, le operazioni di individuazione degli immobili non dichiarati in catasto previste dall`art. 2, comma 36 del DL 262/2006, convertito in L. 286/2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria””.
Entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati ma individuati secondo le procedure di cui all`art. 2, comma 36 sopracitato, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso contrario, l`Agenzia delle Entrate procederà d`ufficio con l`attribuzione agli immobili non regolarizzati di una rendita catastale “presunta””, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune. Entro la medesima data, i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso contrario, l`Agenzia delle Entrate procede agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei Comuni.
Al fine di consentire l`aggiornamento della banca dati catastale, viene integrato l`art. 29 della L. 52/1985 (Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari) con la previsione che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all`identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie catastali e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. A tal fine, il notaio prima della stipula dei suddetti atti è tenuto ad individuare gli intestatari catastali ed a verificarne la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Allo scopo di contrastare l`elusione e l`evasione fiscale relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi, viene previsto che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite devono contenere anche l`indicazione dei dati catastali degli immobili, pena l`applicazione della sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell`imposta dovuta prevista ai sensi dell`art. 69 del DPR 131/1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l`imposta di registro), con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell`imposta dovuta.
– Limitazione dell`uso dei contanti (art. 20)
Viene ridotto a 5 mila euro (rispetto agli attuali 12.500 euro), il limite dell`uso del contante e dei titoli al portatore, al fine di un adeguamento alla normativa comunitaria in tema di prevenzione dell`utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Introdotte, inoltre, modifiche al D.Lgs 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell`utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) con la previsione, tra l`altro, di un inasprimento dei valori minimi e massimi delle sanzioni per infrazioni che superano i 50 mila euro e dell`applicazione di una sanzione, in valore assoluto, di 3mila euro, per le violazioni inferiori al suddetto importo di 50 mila euro.
– Contrasto di interessi (art. 25)
Previsto l`assoggettamento, a decorrere dal 1 luglio 2010, a ritenuta d`acconto del 10%, ai fini dell`imposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d`imposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali – attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2012 e delle detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti – attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2010). La ritenuta d`acconto sarà operata dalla banca o da Poste Italiane Spa all`atto di accreditamento delle somme a favore del beneficiario del bonifico. Con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate sono individuerà le tipologie di pagamento interessate e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
– Limiti alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali (art. 31)
Previsto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di compensare crediti di cui all`art. 17 del D.Lgs 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell`imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell`importo dei debiti tributari iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica una sanzione pari al 50% dell`importo indebitamente compensato.
– Fondi immobiliari chiusi (art. 32)
Introdotte modifiche al D.Lgs 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Modificate, tra l`altro, la nozione civilistica del fondo comune di investimento inteso quale patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento, gestito nell`interesse dei partecipanti ed in autonomia dagli stessi, nonchè il regime di responsabilità dei fondi di cui all`art. 36 del TUF con la precisazione che per le obbligazioni contratte dalle società di gestione del risparmio per conto del fondo, risponde esclusivamente il patrimonio di quest`ultimo. Al riguardo, il Ministro dell`Economia e delle Finanze emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento il decreto di attuazione delle modifiche al TUF sopracitate.
Viene, inoltre, consentito alle SGR che hanno istituito fondi privi dei requisiti indicati dalle suddette disposizioni di modifica del TUF di adottare le delibere di adeguamento con il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5% della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d`imposta 2007,2008 e 2009. Tale imposta è dovuta nella misura del 7% se le SGR non intendano adeguarsi e deliberino la liquidazione del fondo.
– Disposizioni antiriciclaggio (art. 37)
Previsto che gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi cd. black list sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell`economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero sopracitato da adottarsi entro 30 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l`Italia che consentano la suddetta partecipazione a condizioni di parità di accesso. Il Ministro dell`Economia e delle Finanze può escludere con proprio decreto la previsione di cui sopra nei riguardi di paesi cd. black list o di settori di attività svolti negli stessi paesi così come può estendere la medesima previsione a paesi non black list e a particolari tipologie di soggetti.
– Incrocio dei dati dell`Inps e dell`Agenzia delle Entrate (art. 28)
Per contrastare l`inadempimento dell`obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi diffusa sul territorio l`Agenzia delle entrate eseguirà controlli su quei soggetti che hanno percepito e non dichiarato redditi da lavoro dipendente e assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell`INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
– Concentrazione della riscossione nell`accertamento (art. 29, comma 1)
L`avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell`Iva e il connesso provvedimento sanzionatorio, notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2007, devono contenere l`intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all`obbligo di pagamento degli importi indicati. Tali atti costituiscono titolo esecutivo all`atto di notifica del contribuente e devono, in particolare, recare l`avvertimento che dopo 30 giorni dal termine ultimo di pagamento la riscossione forzata delle somme, senza iscrizione a ruolo, è affidata agli agenti della riscossione. Viene, altresì, disciplinato il procedimento di espropriazione forzata per il quale si applicano le disposizioni previste per la riscossione a mezzo ruolo.
Le modalità della procedura dovranno essere fissate con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell`art. 17, comma 2, della legge 400/1988 (Disciplina dell`attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
– Potenziamento attività di riscossione dell`INPS (art.30)
Dal 1° gennaio 2011, viene previsto che l`attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all`Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L`avviso di addebito, notificato tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, deve contenere, tra l`altro, l`intimazione ad adempiere l`obbligo di pagamento degli importi dovuti entro novanta giorni dalla notifica, nonchè l`indicazione che in mancanza del pagamento l`agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata. Entro lo stesso termine di novanta giorni, il soggetto debitore ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l`atto di accertamento del debito. La presentazione del ricorso sospende l`azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.
– Limitazione della sospensione concessa dal giudice tributario (art. 38 comma 9)
Al fine di accelerare la riscossione, con una modifica all`art. 47 (Sospensione dell`atto impuganto) del D.lgs 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell`art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), viene fissato un limite massimo, di 150 giorni, alla sospensione – concessa dal giudice tributario – dell`esecuzione dell`atto impugnato. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
Con una modifica all`art. 24 (Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali) del D.lgs 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell`articolo 1 della L. 337/1998), viene stabilito un termine massimo di efficacia di 150 giorni del provvedimento giudiziario di sospensione dell`iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali. Previsto, altresì, che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell`udienza di trattazione entro i 30 giorni successivi: la causa deve poi essere decisa entro i 120 giorni successivi.
– Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 39)
Prorogate alcune disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, nei comuni più danneggiati identificati con decreto del commissario delegato ai sensi dell`art. 1 del DL 39/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) richiamato dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837/2009.
Al riguardo, viene prorogato al 15 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i titolari di reddito d`impresa o di lavoro autonomo con volume d`affari non superiore a 200mila euro. Tale proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo ed ai relativi versamenti. Prorogata, altresì, per gli stessi soggetti e per il medesimo periodo, la sospensione per i contributi previdenziali e assistenziali e per i premi Inail. In caso di avvenuto pagamento di tributi e contributi non è previsto il rimborso.
– Disposizioni finanziarie (art. 55)
Previsto il differimento del versamento degli acconti dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuti per i periodi d`imposta 2011 e 2012. Tale disposizione troverà applicazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze. Autorizzata, con altra disposizione, l`integrazione di 18,5 milioni per il 2010 del fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le manifestazioni legate alla celebrazione del 150mo anniversario dell`Unità d`Italia.
MISURE IN MATERIA DI POLITICA INDUSTRIALE
– Agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno (art. 40)
Prevista per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la possibilità di modificare, con proprie leggi e nel rispetto della normativa Ue e degli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, le aliquote dell`imposta regionale sulle attività produttive fino ad azzerarle e di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla stessa imposta, in favore delle nuove iniziative produttive. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d`intesa con ciascuna delle regioni, sarà stabilito il periodo d`imposta a decorrere dal quale si applicano le suddette disposizioni.
– Reti di impresa (art. 42)
Previsto che con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate sono fissate le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento delle imprese come appartenenti ad una rete di imprese di cui all`art. 3 del DL 5/2009, convertito in L. 33/2009 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), nonchè le forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dell`appartenenza ad una rete di imprese. Alle imprese appartenenti a reti di impresa sono riconosciuti vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari e la possibilità di stipulare convenzioni con l`Abi nei termini che saranno definiti con un decreto del Ministero dell`Economia e delle finanze da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
– Zone a burocrazie zero (art. 43)
Prevista l`istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell`Interno, di zone a “burocrazie zero”” nel Meridione d`Italia. A tal fine, i provvedimenti conclusivi del procedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, concernenti le nuove iniziative produttive avviate in tali territori, sono adottati esclusivamente da un Commissario del Governo che ove occorra convoca apposite conferenze di servizi. Il provvedimento si intende comunque adottato a favore del richiedente, scaduto il termine di trenta giorni dall`avvio del procedimento. Qualora la zona a burocrazia zero coincida nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE (delibere dell`8 maggio 2009 e del 13 maggio 2010), il Sindaco utilizza le risorse previste a favore di tali ultime zone per la concessione di contributi diretti alle iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazie zero.
MISURE DI SNELLIMENTO PROCEDURALI
– Disposizioni in tema di conferenza dei servizi (art. 49)
Modificate le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo in materia di conferenza di servizi (art. 14 e ss. della L. 241/1990). In particolare, si prevede che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l`amministrazione procedente può indire (anzichè “indice di regola””) una conferenza di servizi. La conferenza può essere, altresì, indetta nei casi in cui è consentito all`amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
Sui lavori della conferenza (art. 14 ter della L. 241/90) viene disposto, tra l`altro, che la nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un`autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l`edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, viene previsto che in caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Si prevede, altresì, che nei casi in cui l`intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui all`art.10, commi 4 e 5, del D.Lgs 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell`art. 7 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale).
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 6 bis, viene disposto che, all`esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per i lavori, l`amministrazione procedente, in caso di VIA di competenza statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell`art. 26, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) in materia di decisione sulla VIA; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonchè ai fini dell`attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 7, viene disposto che si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all`esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione rappresentata.
Viene, inoltre, soppressa la norma dell`art.14 ter, comma 9, con cui si prevede che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Vengono, altresì, modificate le norme sugli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (art.14 quater L.241/90). In particolare, anche qui viene inserito il riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, (etc. come sopra), prevedendo che il dissenso espresso dalle stesse: sia manifestato a pena di inammissibilità nella conferenza di servizi, sia congruamente motivato, si riferisca a questioni connesse che costituiscono oggetto della conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell`assenso.
Viene, inoltre, disposto che al di fuori dei casi di cui all`articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nonchè dei casi si localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un`amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell`articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall`amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l`intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZIALE
– Interventi in materia previdenziale (art.12)
Viene modificato il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario nonchè quello per le decorrenze del pensionamento anticipato per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 2011.
In particolare, viene previsto, per i lavoratori dipendenti, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti e per i lavoratori autonomi, decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti.
Le disposizioni previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. Sono, inoltre, previste deroghe alla nuova disciplina, nel limite di 10.000 soggetti, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all`art. 2, comma 28, della L.662/96 (destinati a settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali). L`INPS monitorerà le domande di pensionamento ai fini del raggiungimento del limite predetto.
– Contratto di produttività (art. 53)
Viene disposto che nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato – in relazione a quanto previsto da accordi o contratti collettivi, aziendali o territoriali e correlate ad incrementi della produttività, di redditività ed efficienza organizzativa, ai risultati dell`andamento economico o agli utili d`impresa – siano sottoposte a un`imposta sostitutiva agevolata dell`Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Previsto, nello stesso periodo di riferimento, uno sgravio dei contributi dovuti dall`impresa e dal lavoratore per le somme di cui sopra, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell`art. 1, comma 68, della L. n. 247/2007 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l`equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale””).
L`entità dell`agevolazione e dello sgravio saranno stabiliti dal Governo, entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.
Altre norme riguardano, infine: la soppressione e incorporazione di una serie di enti ed organismi pubblici (tra cui l`ISPELS le cui funzioni verranno trasferite all`INAIL); il contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica””, ovvero delle imprese che si dichiarano in perdita ai fini dell`imposta sui redditi per più di un periodo d`imposta; il controllo fiscale sulle imprese che cessano l`attività entro un anno dalla data di inizio (imprese “apri e chiudi””); l`attribuzione ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, delle amministrazioni pubbliche, della competenza ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture “ segreti””, ovvero “eseguibili con speciali misure di sicurezza (con una modifica all`art. 17, comma 2, del D.Lgs 163/2006); il differimento al 31 dicembre 2010, per le Pubbliche Amministrazioni, dell`applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato di cui al Dlgs 81/2008.