Il Ministero del lavoro chiarisce che il diritto alla proroga del contratto a progetto non opera nei confronti della categoria delle collaboratrici, nel caso in cui, durante l'interdizione anticipata, si verifichi l'interruzione di gravidanza
Il diritto alla proroga del contratto a progetto non opera nei confronti della categoria delle collaboratrici, nel caso in cui, durante l’interdizione anticipata, si verifichi l’interruzione della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione.
Ciò è precisato nell’allegato interpello n. 58/08 che pone l’interrogativo se nei confronti di una delle suddette collaboratrici in stato interessante, autorizzata alla interdizione anticipata dal lavoro dalla Dpl, trovi applicazione la proroga del contratto per 180 giorni, anche nel caso in cui prima del 180° giorno si verifichi l’interruzione della gravidanza. Viene chiesto altresì se detta proroga possa applicarsi anche nel caso in cui il contratto originario sia scaduto o vi sia una residua durata temporalmente inferiore.
Le norme prese in considerazione prevedono quanto segue:
1) l’art. 4 del Dm 12 luglio 2007 ha stabilito che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di interdizione obbligatoria hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs n. 276/03, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale;
2) l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 184/78, è considerata a tutti gli effetti come malattia (art. 19, Dlgs n. 151/01);
3) è considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione (art. 12, Dpr n. 1026/76).
Naturalmente le disposizioni sulla interruzione della gravidanza per le lavoratrici subordinate si estendono anche alle collaboratrici a progetto.
Alla luce di quanto sopra, se ne ricava che l’interruzione di gravidanza intervenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione non è considerata parto, ma malattia indennizzabile sulla base delle regole comuni.
Il relativo periodo di assenza dal lavoro, non essendo periodo di maternità, non è idoneo a giustificare per legge la proroga automatica di 180 giorni della durata del contratto a progetto.
Si applicherà pertanto a favore delle collaboratrici la tutela giuridica ridotta prevista in caso di malattia, ossia:
– diritto alla sospensione del rapporto di lavoro e alla conservazione dello stesso quanto meno fino alla scadenza prevista;
– diritto alla proroga per il periodo eventualmente previsto all’interno del contratto a progetto.
In ogni caso il committente può comunque recedere dal contratto stesso se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel medesimo contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Va aggiunto che tale tutela interessa soltanto le collaboratrici a progetto, rispetto alle quali si applica la sospensione del rapporto per 180 giorni. Cioè, sono escluse le collaboratrici occasionali, così come le associate in partecipazione.
Si ricorda in proposito che, dal punto di vista indennitario, la collaboratrice a progetto, in caso di aborto entro 180 giorni dalla gravidanza, sarà considerata in malattia, circostanza quest’ultima che dà diritto alla indennità di malattia erogata direttamente dall’Inps su domanda della interessata, a condizione che il reddito non sia superiore al 70% del massimale contributivo (pari per il 2008 a 62.068 euro) e risultino accreditati nella gestione separata Inps almeno 3 mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti la malattia stessa.
Nel caso di degenza ospedaliera è previsto un trattamento parametrato in percentuale alle mensilità accreditate nella predetta gestione; tale trattamento si dimezza qualora non vi sia il ricovero e per una durata pari a 1/6 di quella complessiva del rapporto a progetto e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.
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