Le nuove indicazioni del Minsiterod el lavoro in materia di emersione del lavoro nero sono contenute nella nota n. 255/09
In virtù delle recenti pronunce del Consiglio di Stato, la n. 1073/08 e la n. 1069/08 che, come noto, hanno ritenuto fondato il ricorso presentato per sostenere l’ammissibilità delle regolarizzazioni dei lavoratori completamente “in nero” anche nel caso in cui l’accordo sindacale fosse siglato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza di emersione, il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 255/09, ha parzialmente corretto quanto sostenuto nella precedenti circolari n.17299/07 e n. 4809/08.
Nel merito, si ricorda che le disposizioni contenute nella L. finanziaria 2007 avevano previsto che l’istanza di emersione, da inviarsi all’Inps entro il 30 settembre 2008, fosse preceduta da un accordo aziendale o territoriale o, in assenza delle rappresentanze sindacali o unitarie, da un accordo siglato dalle organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali più rappresentative.
A seguito delle nuove istruzioni ministeriali, invece, saranno ritenute valide le istanze di emersione inviate dai datori di lavoro spontaneamente o a seguito di accettamene ispettivo, anche se hanno preceduto la stipula dell’accordo aziendale o sindacale.
Fermo restando il rispetto del limite temporale del 30 settembre 2008 e che l’accordo sindacale sia stato allegato alla domanda di emersione, il dicastero ricorda che, ai fini dell’accoglimento della domanda, dovranno, altresì, essere realizzate le finalità perseguite dalla norma, tra cui la stabilizzazione del rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.