Comunicati dall'Inps i nuovi massimali dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione speciale in edilizia relativia all'anno 2009
L’Inps, con la circolare n. 11 del 27 gennaio 2009, ha diramato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2009 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.
La Legge n. 427/80, così come modificata dall’art. 1, co. 27, L. n. 247/07 ha previsto, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2008, siano incrementati annuali nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famigli degli operai e degli impiegati.
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento siano ulteriormente incrementati del 20%.
Pertanto, con riferimento al settore edile gli importi riguardanti i massimali di cui trattasi risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:
– euro 1.063,57 1.001,46
– euro 1.278,31 1.203,66
rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, che per il 2009 è pari al 5,84%.
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglio per l’applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in euro 1.917,48.
La medesima soglia è applicata ai massimali mensili dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008; pertanto le misure di seguito indicate al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/86 sono:
– euro 886,31 834,55
– euro 1.065,26 1.003,05
I suddetti importi, inoltre trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, co. 2 della L. n. 223/97 e a quello di cui all’art. 3, co. 3 della L. n. 451/94.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui alla L. n. 427/75, l’importo che deve essere corrisposto, anche per l’anno 2009, è pari ad euro 579,49, ossia euro 545,65 al netto della retribuzione del 5,84%.
Si riportano infine gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisisti normali, che per il 2009, sono pari ad euro 886,31 ed euro 1.065,26.
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