Gestione separata rese note dall'Istituto le aliquote contributive di computo massimale per l'anno 2009
L’Inps, con l’allegata circolare n. 13 del 28 gennaio scorso, rende note le nuove misure delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli iscritti alla gestione separata, così come previsto dall’art. 1, co. 79 della L. n. 247/07.
In particolare, il suddetto comma prevede che l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, che non risultino essere assicurati presso altre forme obbligatorie, ai sensi dell’art. 2, co. 26 della L. n. 335/95 e quella prevista per il computo delle prestazioni pensionistiche aumenti progressivamente di un punto percentuale sino al 2010, prevedendo per il 2009 una misura pari al 25,72% .
Per i rimanenti iscritti alla Gestione separata, compresi anche i lavoratori pensionati e i titolari di ulteriori rapporti assicurativi, la circolare precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 200, l’aliquota contributiva pensionistica sia stabilita nella misura del 17%.
Resta confermata, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva ex art. 59, co. 16 della L. n. 449/97, per il finanziamento degli oneri legati alla tutela relativa alla maternità, agli assegni familiari e alla malattia che, dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72% .
In virtù delle suddette disposizioni, dal 1° gennaio 2009, le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono così determinate:
Tali misure si applicano sui redditi degli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale previsto dall’art. 2, co. 18 della L. n. 335/95, che per l’anno 2009 è pari ad euro 91.507,00.
Relativamente alla ripartizione dell’onere contributivo non è stata disposta alcuna modifica, prevedendosi la misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 del committente.
Riguardo al versamento dei contributi in favore dei collaboratori trova applicazione il disposto del primo comma dell’art. 51 del Tuir, che prevede per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2009 il c.d. principio di cassa allargato, ovvero che le suddette somme si considerano corrisposte e/o percepite nel periodo d’imposta precedente.
La nota, infine, ricorda che anche per le aliquote di computo la misura è stata fissata al 25% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica, mentre per gli altri soggetti è stata confermata nella misura del 17%.
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