Il Ministero, recependo le istanze dell'Ance, fornisce ulteriori chiarimenti sui parametri retributivi delle Casse Edili per il rilascio del durc
Si fa seguito alla comunicazione del 12 gennaio scorso di commento alla risposta del Ministero del lavoro ad un quesito formulato da Confartigianato imprese relativo al diniego espresso da una Cassa Edile industriale, appartenente al circuito Ance, di rilasciare il durc ad una impresa artigiana che applica ai propri dipendenti il solo ccnl edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un contratto integrativo territoriale artigiano.
In tale commento, al quale si rimanda, l’Ance non ha ritenuto condivisibile la parte della risposta in cui si omette di fare espresso riferimento agli accordi in essere nel settore considerato che la materia è analiticamente regolamentata dall’accordo nazionale 14 dicembre 2000.
Di conseguenza, l’Ance è intervenuta prontamente presso il Ministero del lavoro illustrando gli esatti termini della questione e, nel corso di colloqui informali, ha ottenuto assicurazioni circa l’emanazione di chiarimenti nel senso indicato.
Lo scorso 29 gennaio il Ministero ha recepito le istanze associative nell’allegata lettera indirizzata ai Sindacati edili, i quali avevano formalizzato per iscritto le proprie rimostranze sulla questione.
Il Ministero, in sostanza, chiarisce che:
– la contrattazione collettiva può concordare una specifica base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili;
– ove la contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative preveda una diversa determinazione della base imponibile e prenda a riferimento un contratto territoriale sottoscritto solo da alcune di tali Organizzazioni risulta corretto ritenere irregolare una impresa che non versi alla Cassa Edile una contribuzione parametrata a detta base imponibile.
Il Ministero, quindi, accogliendo le richieste dell’Ance, conclude ritenendo corretta l’applicabilità del contratto integrativo delle imprese industriali anche alle imprese artigiane, in ragione della sottoscrizione dell’accordo tra Ance, Associazioni degli artigiani e Organizzazioni sindacali del 23 dicembre 2008, peraltro confermativo del citato accordo del 14 dicembre 2000 secondo cui “nell’ipotesi in cui non sia stato stipulato territorialmente un contatto integrativo del contratto nazionale per le imprese artigiane, per la contribuzione e gli accantonamenti alle Casse Edili debbono essere presi in considerazione gli elementi economici stabiliti dal contratto territoriale integrativo del contratto collettivo nazionale per le imprese industriali“.
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