Il Ministero del lavoro afferma la possibilità di modificare il piano formativo del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto inizialmente, applicando le nuove disposizioni
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 2/2009, ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di applicare il disposto dell’art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 – introdotto dall’art. 23, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) – anche con riferimento ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere e sorti antecedentemente sulla base della disciplina contemplata dai commi 5 e 5-bis dello stesso articolo 49.
Come noto, il citato comma 5-ter demanda ai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) o agli enti bilaterali la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante nell’ipotesi di “formazione esclusivamente aziendale”. In tal caso non opera quanto previsto dal comma 5 che rimette la regolamentazione dei profili formativi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
A tal proposito, il dicastero precisa che il decreto legge n. 112/2008 introduce un nuovo canale per la formazione del lavoratore apprendista ma non pone come condizione per l’applicazione del comma 5-ter che il contratto di apprendistato sia stipulato dall’inizio secondo la disciplina ivi contenuta.
La formazione rappresenta l’elemento caratterizzante di tale istituto, ma nulla vieta, anche in costanza di rapporto, di modificare il percorso formativo individuato ab inizio, stante la rimodulazione del piano formativo e il consenso del lavoratore.
Tuttavia – raccomanda il Ministero – deve valutarsi attentamente l’incidenza della formazione già effettuata dall’apprendista in ordine sia alla qualità che alla quantità di formazione da attuarsi secondo il nuovo percorso del comma 5-ter, evitando logiche di mero “calcolo matematico” circa le ore di formazione già svolte – ancor più laddove la formazione esclusivamente aziendale sia inferiore alle 120 ore previste inizialmente – e assicurando, invece, l’effettivo “apprendimento” delle materie oggetto del Piano formativo individuale.
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