A seguito della trasformazione anticipata del rapporto di apprendistato professionalizzate in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sussiste più in capo al datore di lavoro l'obbligo formativo dell'apprendista
L’obbligo formativo dell’apprendista non sussiste più in capo al datore di lavoro successivamente alla trasformazione anticipata rispetto alla scadenza naturale del rapporto di apprendistato professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con la trasformazione del contratto ed il conferimento della relativa qualifica al lavoratore, la formazione non rappresenta più un elemento caratterizzante il rapporto lavorativo in carenza del quale può essere inficiata la validità del rapporto stesso, né l’obbligo di svolgere la formazione potrà essere oggetto di rivendicazione da parte degli enti formativi.
E’ quanto chiarito dal Ministero del lavoro, con l’allegata nota del 6 febbraio 2009, in risposta ai numerosi quesiti avanzati sull’argomento.
Il dicastero conferma, inoltre – come già precisato con la circolare n. 27/08 (cfr. la comunicazione del 14 novembre 2008) – che per il riconoscimento delle agevolazioni contributive di cui all’art. 21, comma 6, della legge n. 56/1987 per l’anno successivo alla trasformazione del rapporto, il datore di lavoro deve aver svolto la formazione prevista per l’apprendista sino al momento della trasformazione stessa.
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