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Il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante contemplata dall’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, anche alla luce delle modificazioni apportate alla stessa dall’art. 23 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Circolare del Ministero del lavoro n. 27/2008 – Apprendistato professionalizzante

14 Novembre 2008
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Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per informare che il Ministero del lavoro, a fronte dei numerosi interpelli nel merito, con la circolare n. 27/2008, disponibile in allegato, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante contemplata dall’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, anche alla luce delle modificazioni apportate alla stessa dall’art. 23 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

Innanzitutto, il dicastero rammenta che, a seguito delle recenti innovazioni legislative, è prevista esclusivamente la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante che non potrà essere superiore a 6 anni. Ampliando, pertanto, la sfera di autonomia della contrattazione collettiva, è stato eliminato il limite legale della durata minima del contratto che potrà essere anche inferiore a due anni.

Considerato quanto sopra e in assenza di specifiche disposizioni sull’argomento, la circolare conferma, inoltre, che non sussistono impedimenti alla trasformazione anticipata, rispetto al termine prefissato, del rapporto di apprendistato professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In tal caso, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge n. 56/87, al datore di lavoro è comunque riconosciuto il diritto di usufruire dei benefici contributivi (contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile) per l’anno successivo alla trasformazione del rapporto, poiché – come a suo tempo già precisato dal dicastero – lo specifico regime contributivo è connesso al momento fattuale della trasformazione, ancorché anticipata.

Resta ferma, comunque, in tali ipotesi, la facoltà del personale ispettivo di verificare, in relazione al piano formativo individuale e alla durata del rapporto, l’effettivo svolgimento dell’attività formativa.

Con riferimento alle nuove previsioni introdotte dal citato decreto legge n. 112/2008, il Ministero rammenta quanto anticipato nel recente interpello del 7 ottobre scorso (in proposito, si rimanda alla News Ance n. 1971/08), ossia che a fronte di quanto stabilito nell’art. 49, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 276/03 riguardo alla regolamentazione dei profili formativi da parte delle regioni ovvero da parte dei contratti collettivi in carenza della legge regionale o qualora questa risulti lacunosa, ora, in base al nuovo comma 5-ter, l’impresa può optare per la formazione esclusivamente aziendale ed i relativi profili formativi, nonché le specifiche modalità di erogazione, sono rimessi integralmente alla disciplina individuata dai contratti collettivi di ogni livello (nazionale, territoriale o aziendale) o dagli enti bilaterali.

In particolare, la nota ministeriale chiarisce che, poiché l’istituto dell’apprendistato professionalizzante è volto all’acquisizione di una qualifica professionale “ai fini contrattuali” e al conseguimento di “competenze di base e tecnico-professionali”, la durata e le modalità della formazione aziendale – disciplinabili anche a livello territoriale o aziendale – dovranno essere coerenti con le declaratorie e qualifiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro a cui è finalizzato il rapporto.

Il Ministero, nel confermare che la formazione aziendale può essere svolta anche “fisicamente” fuori dall’azienda, purché sia gestita da quest’ultima e non siano impiegate risorse finanziarie pubbliche, precisa, inoltre, che le singole regioni possono comunque riservare forme di finanziamento o altre agevolazioni alle imprese che intendano attuare formazione esclusivamente interna.

Per quanto concerne l’inadempimento nell’erogazione della formazione, viene chiarito che il datore di lavoro è responsabile e sanzionabile ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n.276/2003 solo qualora si avvalga della previsione di cui al comma 5-ter optando per la formazione esclusivamente aziendale, mentre non può ritenersi tale nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato sia attivato sulla base della disciplina regionale e la formazione dell’apprendista non possa realizzarsi per carenza dell’offerta formativa pubblica.

Un’ulteriore tematica affrontata dal Ministero è quella dell’inquadramento e della retribuzione dell’apprendista. Dall’analisi congiunta dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25/1955, che stabilisce la gradualità della retribuzione anche in rapporto all’anzianità di servizio e dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, che sancisce il principio del sottoinquadramento dell’apprendista, si perviene alla conclusione che resta ferma la possibilità di combinare il sistema della percentualizzazione con il livello di sottoinquadramento. Vale a dire che tale livello potrà essere preso a riferimento quale livello finale oppure iniziale della progressione percentuale. Pertanto, al lavoratore apprendista potrà essere erogata, nel corso del rapporto, una retribuzione inferiore in percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento, purché tale livello sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.

Viene quindi ribadito che, essendo ancora in vigore le disposizioni della legge n. 25/55 compatibili con il nuovo impianto normativo dell’apprendistato professionalizzante previsto dal d.lgs. n. 276/03, è consentito, al fine di completare il percorso formativo, il cumulo dei periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro (art. 8), mentre non è possibile la trasformazione di un rapporto apprendistato avviato ai sensi della predetta legge n. 25/55 in un rapporto di apprendistato professionalizzante, poiché in tal caso si determinerebbe un “indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina”.

Si precisa, altresì, che il contratto di apprendistato può essere stipulato anche da società consortili che durino un periodo inferiore a quello stabilito dal contratto per la completa formazione dell’apprendista. Il percorso formativo potrà, infatti, essere completato nell’ambito di una nuova assunzione del lavoratore presso una delle società del consorzio.

In ultimo, si rammentano le abrogazioni previste dal decreto legge n. 112/2008, richiamate dalla circolare, delle disposizioni legislative inerenti la comunicazione all’amministrazione competente dei dati dell’apprendista e del tutor aziendale entro 30 giorni dall’assunzione del lavoratore, la tempistica sulle informative alla famiglia dell’apprendista e la comunicazione agli uffici di collocamento dei nominativi degli apprendisti che avessero o meno conseguito la qualifica, la visita sanitaria preassuntiva dell’apprendista.

3072-Circolare Ministero del lavoro n. 27-08.pdfApri
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