Il Ministero del lavoro per attivare la procedura per l'erogazione della prestazione assistenziale permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di presentare la denuncia all'Inail
Con risposta ad istanza d’interpello n. 5 del 6 febbraio 2009, il Ministero del lavoro ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 53, co. 8 del D.P.R. n. 1124/65, prevista a carico del datore di lavoro per la tardiva trasmissione della denuncia di malattia professionale richiestagli dall’Inail, nel caso in cui il lavoratore abbia presentato direttamente il certificato medico all’Istituto assistenziale.
Tale sanzione, si ricorda, oscilla da un minimo di € 1.290 ad un massimo di € 7.745, cui corrisponde l’importo di € 2.580 in caso di applicazione in forma ridotta .
In particolare, l’allegata nota ministeriale, nel richiamare l’art. 52, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 1124/65 e il successivo art. 53, co. 5 del medesimo decreto, ha confermato che la presentazione da parte del datore di lavoro della denuncia costituisce, sia in caso di infortunio che in caso di malattia professionale, l’atto necessario per attivare la procedura per l’erogazione della prestazione assistenziale.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore presenti il certificato medico direttamente all’Istituto assistenziale, questo non esimerà il datore di lavoro dal presentare alla sede Inail la denuncia di infortunio o malattia professionale; in tale circostanza l’adempimento datoriale dovrà comunque avvenire su richiesta dell’Inail.
L’obbligo di denuncia e la relativa sanzione per omissione o tardiva presentazione della denuncia sono comunque subordinati alla richiesta di denuncia e alla trasmissione da parte dell’Inail del certificato medico contenente i requisiti di cui all’art. 53 del DPR n. 1124/65.
La data di ricezione della richiesta di denuncia fa decorrere i termini, cinque giorni, per attivare gli adempimenti di competenza del datore di lavoro.
In virtù delle suddette considerazioni, il dicastero ha confermato che la sanzione di cui all’art. 53 co. 8 del D.P.R. n. 1124/65 può trovare applicazione anche in caso di tardiva presentazione da parte del datore di lavoro della denuncia di malattia professionale, a patto però che l’Istituto assistenziale abbia trasmesso al medesimo datore di lavoro, unitamente alla richiesta di denuncia, anche copia del certificato medico sanitario.
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