Comunicato dall'Inps il nuovo tasso di differiemnto che, a decorrere dall'11 marzo 2009, è pari al 7,50%
A seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea relativo alla variazione del tasso di riferimento che, a decorrere dall’ 11 marzo 2009, è stato fissato nella misura dell’1,50%, l’interesse di differimento maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96, è pari al 7,50%.
Tale modifica, ricorda l’allegata circolare Inps n. 40/09, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.
INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 7,50%, dovrà essere applicato alle rateazioni concesse dall’ 11 marzo 2009.
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,50% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2009.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili, a decorrere dall’11 marzo 2009, è la seguente:
– per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 7% annuo, ai sensi della L. 388/00, art. 116, com 8 let. a) e b) secondo periodo;
– per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso d’interesse è pari al 30% annuo;
– per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge n. 388/00, la sanzione civile è pari al 7% annuo;
– per le procedure concorsuali il riferimento al “prime-rate” deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento, pari all’ 1,50%.
La circolare, infine, ricorda che l’importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che è quello degli interessi legali.
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