Il Ministero del lavoro fornisce ulteriori chiarimenti alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio
Con l’allegata circolare n. 1280/09, il Ministero dell’Interno richiama la precedente circolare n. 1257/06 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’art. 14, comma 5, del DPR n. 349/99 riguardante la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio. Tale normativa prevede che le quote di ingresso definite nei decreti di cui all’art. 3, comma 4, del Testo Unico, per l’anno successivo alla data del relativo rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al raggiungimento della maggiore età.
La medesima disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito nel nostro Paese il diploma di laurea o di laurea specialistica, a fronte della frequenza dei relativi corsi di studio.
Al riguardo, il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ritenuto che si possa concedere detta conversione a tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università degli studi italiani uno dei titoli accademici qui di seguito elencati:
– Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
– Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
– Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
– Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
– Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
– Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari), cui si accede con il diploma di laurea o con laurea specialistica o con la laurea magistrale.
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