Il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni circa la possibilità di sospendere il congedo parentale per il figlio al fine di godere del permesso retribuito per gravi motivi al fine di assisterlo in quanto affetto da malattia debitamente certificata
Il Ministero del lavoro, nel rispondere ad una istanza di interpello, ha fornito con la allegata risposta n. 31 indicazioni circa la possibilità di sospendere il congedo parentale senza retribuzione per il figlio di età compresa fa i 3 e gli 8 anni di età per godere del permesso retribuito per gravi motivi al fine di assisterlo in quanto affetto da malattia debitamente certificata.
Il Dicastero ribadisce che è stata riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell’assenza a prescindere dalla diversa natura giuridica del titolo stesso.
Ai fini del suddetto mutamento del titolo giustificativo dell’assenza dalla ipotesi di congedo parentale a quella di permesso retribuito, rileva esclusivamente la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire dell’uno o dell’altro. In particolare, per quanto concerne il permesso retribuito di cui al comma 2, art. 30, del ccnl 9 agosto 2000 (comparto università) l’amministrazione dovrà valutare che ricorrano i “gravi motivi” nel caso concreto, in quanto presupposto che legittima la fruizione del suddetto permesso, dato che non esiste al momento una dettagliata casistica.
Appare, pertanto, legittima la possibilità di concedere tale permesso retribuito per gravi motivi nel caso di malattia del figlio, dato che dalla fruizione del medesimo deriva un trattamento più favorevole per il lavoratore.
Alla luce di quanto sopra, può considerarsi legittima la sospensione del congedo parentale qualora l’interessato, per la malattia del figlio, chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuito, in quanto si riconosce – come detto sopra – un trattamento di maggior favore al lavoratore dal punto di vista economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito.
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