Il Tribunale di Roma ha negato ad un lavoratore la sussistenza dei requisiti ex art. 700 c.p.c. a fondamento dell'azione proposta dallo stesso che impugnava, ai sensi dell'art. 33, legge n. 104/92, il trasferimento disposto nei propri confronti
Il Tribunale di Roma, investito di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., ha negato, con l’ordinanza allegata, ad un lavoratore la sussistenza del “pregiudizio imminente ed irreparabile” a fondamento dell’azione proposta dallo stesso che impugnava, ai sensi dell’art. 33, legge n. 104/92, e sulla base della necessità di assistenza ad un familiare disabile, il trasferimento disposto nei propri confronti.
Secondo il Tribunale, infatti, il potere attribuito al datore di lavoro di disporre il trasferimento del dipendente ad un’altra unità produttiva, ai sensi dell’art. 2103 c.c., presenta il solo limite della non pretestuosità e, quindi, della concreta sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, essendo una tipica manifestazione del potere direttivo e non potendo, pertanto, essere condizionato al consenso del lavoratore.
Soltanto in determinati casi tale potere incontra dei limiti, tra i quali è senz’altro da includere l’esigenza, da parte del lavoratore, della assistenza al genitore o a un familiare con handicap in situazione di gravità.
In tale circostanza il legislatore, ai sensi della citata legge n. 104, riconosce al lavoratore il diritto di manifestare il proprio consenso al trasferimento e di potere scegliere, qualora sia possibile, la sede più vicina al proprio domicilio.
Ma la ratio della norma di cui sopra, chiarisce il Tribunale, presuppone sia l’attualità della assistenza, che la compatibilità con l’interesse comune. Infatti, come è provato anche dalla presenza nella legge di cui sopra dell’inciso “ove possibile”, il diritto alla effettiva tutela del disabile non può essere fatto valere qualora il relativo esercizio possa violare le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, dato che ciò potrebbe comportare – soprattutto con riguardo ai rapporti di lavoro pubblico – un danno per la collettività.
Nel caso di specie, il Tribunale fa presente che malgrado la attualità delle esigenze familiari, il ricorrente non aveva mai richiesto dei permessi per assistere il genitore il quale, già dichiarato dagli organi competenti nel 2003 invalidato al 70%, non aveva presentato, in tale lasso di tempo, domanda di aggravamento del proprio stato.
Tale domanda era stata presentata soltanto dopo la comunicazione del provvedimento di trasferimento di che trattasi, rendendo in tal modo la domanda medesima, di fatto, puramente strumentale al fine di contestare la legittimità di detto provvedimento.
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