L`obbligo di comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dall`art. 18, comma 1, lett. aa), diversamente da quanto segnalato con le precedenti note, riguarda non solo il RLS aziendale, ma anche il rappresentante individuato per più aziende in ambito territoriale.
Si comunica per opportuna conoscenza che l`Inail, con l`allegata circolare n. 26 del 21 maggio 2009, ha reso noto che l`obbligo di comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dall`art. 18, comma 1, lett. aa), diversamente da quanto segnalato con le precedenti note, riguarda non solo il RLS aziendale, ma anche il rappresentante individuato per più aziende in ambito territoriale.
Il mutamento delle condizioni operative per l`attivazione in modo omogeneo sull`intero territorio nazionale di altri articoli del D.Lgs n. 81/08, infatti, ha consentito di estendere gli obblighi di tale comunicazione anche con riferimento agli RLST.
In virtù di tale chiarimento, l`Istituto assistenziale fa riserva di fornire quanto prima le istruzioni operative relative alla comunicazione riguardante gli RLST. Si ricorda, comunque, che tale adempimento è stato prorogato al 16 agosto 2009 (cfr. news Ance n. 557/09).
Si segnala, infine, che la sezione del sito Inail Sicurezza sul lavoro Area Supporto per la bilateralità, sarà implementata con una pagina informativa finalizzata al consolidamento della bilateralità, all`attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla crescita del ruolo delle rappresentanze dei lavoratori in azienda.
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