Sentenza della Cassazione sul ricongiungimento familiare
Nel caso di richiesta di ricongiungimento con un figlio minore, l’art. 29, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 286/98 richiede non la titolarità del contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno, bensì che lo straniero provi la disponibilità di un reddito annuo derivante da attività lecita e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Qualora siano presenti detti requisiti di reddito tale richiesta va accettata anche se nel frattempo i figli sono diventati maggiorenni. Infatti, ai fini del ricongiungimento, si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della relativa domanda.
Tutto quanto sopra è stato chiarito dalla Corte di Cassazione che, con la allegata sentenza n. 11803/09, rigetta il ricorso sollevato dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano con la quale veniva respinto il gravame proposto dallo stesso Dicastero contro il decreto del Tribunale di Milano con cui era stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento di un cittadino senegalese con la figlia.
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