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L'Inps fornisce alcuni chiarimenti sugli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Ammortizzatori sociali in deroga – Anno 2009

3 Giugno 2009
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L’Inps, con circolare n. 75 del 26 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 previsti dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008, dall’art. 19 della Legge 2/2009 e dall’art. 7-ter della Legge n 33/2009.

In particolare, l’allegata nota, dopo aver riportato il quadro normativo di riferimento, ha ricordato che gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzati anche per quei lavoratori assunti con contratto di apprendistato e somministrazione e che, contrariamente agli anni precedenti, è stato eliminato il termine per la stipula delle intese territoriali e per il relativo recepimento in sede governativa.

Il comma 10 bis dell’art. 19 della L. n. 2/09 ha previsto espressamente che ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’art. 7 della L. n. 223/91, nel caso di licenziamento, può essere riconosciuto un trattamento equivalente all’indennità di mobilità, sempre nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga.

Per tali lavoratori la normativa relativa alla disoccupazione si applica solo con riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi di cui all’art. 1, co. 25 della L. n. 247/07 che recita: “ Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2008 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. è riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi…”.

Le indicazioni dell’Istituto, al riguardo, si applicheranno ovviamente laddove siano intervenuti specifici accordi quadro per l’applicazione degli ammortizzatori in deroga.

La Regione, salvo alcune eccezioni territoriali, è l’Ente deputato ad autorizzare la concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga; il pagamento della prestazione, a carico dell’Inps, può avvenire solo se vi sia stata una dichiarazione dei beneficiari di immediata disponibilità a partecipare a progetti di riqualificazione, o ad accettare una offerta lavorativa congrua.

In via sperimentale, per il periodo 2009- 2010, i datori di lavoro che vogliano avvalersi del pagamento anticipato, ossia del pagamento che l’Inps effettua in attesa del provvedimento autorizzativo della Regione, devono presentare, seguendo le indicazioni contenute nella nota in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio, una domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall’elenco dei lavoratori beneficiari.

Esperite le opportune verifiche, la sede Inps competente effettuerà l’anticipazione per un periodo massimo di quattro mesi, con pagamento diretto ai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui l’autorizzazione della Regione non preveda il pagamento diretto, la Sede Inps, dalla mensilità successiva rispetto a quella di emanazione del provvedimento autorizzativo, cambierà le modalità di pagamento, che dovrà essere anticipato dall’impresa.

Con riferimento ai requisiti soggettivi già previsti per la CIGS e la mobilità, l’Istituto ricorda che si estendono anche agli ammortizzatori sociali in deroga e che si applicano dall’11 aprile 2009, facendo riferimento per quanto riguarda all’indennità di mobilità, alla data di licenziamento, per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.

Tra le modifiche apportate dal comma 9 dell’art. 7 ter della L .n. 33/09, l’Inps ricorda l’eliminazione della possibilità di concedere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti, di cui all’art. 19, co. 1 lett. a) e b), in assenza dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, nonchè il comma 1bis dell’art. 19 che stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga.

L’ultimo riferimento della nota è quello relativo alla previsione che consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione di attività o di prestazioni a sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, ma nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare.

3173-Circolare Inps n. 75-09.pdfApri
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