La Sentenza della Corte di Cassazione sulla retribuzione valevole ai fini del calcolo del Tfr
La sentenza della Corte di Cassazione, contraddistinta dal n. 5707, in materia di trattamento di fine rapporto e indennità per lavoro straordinario.
In sostanza la Suprema Corte ribadisce che le deroghe eventualmente apportate dalla contrattazione collettiva al criterio della onnicomprensività della retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, devono essere chiare ed univoche. Devono cioè scaturire da una consapevole volontà delle parti di escludere elementi della retribuzione corrisposti in maniera continuativa o non occasionale.
La fattispecie riguarda il contratto collettivo delle casse di risparmio (ACRI) in vigore fino al 1999 e poi quello dell’ABI. In particolare, l’art. 45 di tale contrattazione prevedeva, dapprima, l’esplicitazione della nozione di retribuzione e successivamente che “ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 sono considerati utili l’eventuale concorso spese tranviarie e le indennità di rischio. Restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendalmente stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all’estero”.
La Cassazione, rigettando il ricorso della Banca ricorrente, ha interpretato le clausole sopra riportate nel senso che le stesse non contengono alcuna deroga al principio stabilito dall’art. 2120, secondo comma del codice civile, quanto al compenso per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale ed ai fini della sua inclusione nella base di computo del tfr.
La Cassazione, insomma, sottolinea che la regola per il calcolo del trattamento in questione è quella della onnicomprensività che è derogabile solo a condizione che la contrattazione collettiva apporti, come già evidenziato, una eccezione in modo non indiretto, ma chiaro ed univoco.
Su questo aspetto, contrariamente a quanto contenuto nella contrattazione collettiva oggetto del ricorso, cioè quella per i dipendenti delle banche, la contrattazione collettiva dell’edilizia è chiara, esplicita ed univoca e il compenso per lavoro straordinario (come anche quello per la trasferta) è escluso dal calcolo per il tfr.
L’art. 33 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, mai modificato nel corso del tempo su questo aspetto, stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1 luglio 1983, con riferimento all’art. 2120, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del tfr è costituita esclusivamente da determinati elementi tassativamente indicati (tra cui appunto non vi sono né lo straordinario né l’indennità di trasferta).
Un approfondimento sul calcolo del tfr in edilizia, con particolare riferimento alla deroga voluta dalle parti sociali, è stato già compiuto con la News Ance n. 1962 del 13 ottobre 2008, alla quale si rimanda per completezza.
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