Il Ministero del lavoro chiarisce la portata dell'art. 70 del D.lgs. n. 276/03, nella parte in cui individua gli ambiti operativi in cui risulta legittimo l'utilizzo del lavoro accessorio.
Con la allegata risposta ad interpello n. 37/09, il Ministero del lavoro chiarisce la portata dell’art. 70 del D.lgs. n. 276/03, nella parte in cui individua gli ambiti operativi in cui risulta legittimo l’utilizzo del lavoro accessorio.
In particolare, il dubbio sollevato dall’istante riguardava la corretta interpretazione del termine “occasionale” e se tale inciso potesse determinare l’esclusione dal lavoro accessorio di alcuni specifici settori quali l’assistenza ai bagnanti e la ristorazione nel corso della stagione estiva.
Il Dicastero, nel rispondere all’interpello in commento, si limita a confermare quanto previsto al riguardo dal legislatore nel citato art. 70, norma che è stata oggetto di recenti interventi normativi (legge n. 133/08 e legge n. 33/09).
Pertanto, secondo il Ministero risulta valido lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore (compreso quello turistico) se:
a) i lavoratori sono giovani, pensionati, ovvero “percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito”;
b) le prestazioni possono considerarsi occasionali ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 70 e cioè attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
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