La Corte di Cassazione si pronuncia sulla validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La Corte di Cassazione, con la allegata sentenza n. 11720/09, ha confermato la validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultando provata da un lato la riduzione dei posti di lavoro dovuta alla notevole riduzione del volume di vendita dei prodotti dell’impresa e dall’altra la impossibilità di ricollocare in modo adeguato la lavoratrice, essendo irrilevante la assunzione di altri dipendenti dopo otto mesi.
In particolare, la Corte ha precisato che la giurisprudenza è orientata a valorizzare, nel caso di specie, la situazione esistente al momento del recesso e quella immediatamente posteriore; nel senso che la mancata assunzione di nuovi dipendenti nell’ambito della medesima qualifica per un congruo periodo di tempo dopo il licenziamento costituisce un dato da valutare ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio circa la impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni equivalenti.
La Cassazione fa notare, altresì, che l’apprezzamento circa la suddetta congruità del periodo di tempo,
è di regola rimesso alla valutazione del giudice del merito e lo stesso è sottratto al sindacato di legittimità se, come nel caso in esame, è adeguatamente motivato.
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