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La Corte di Cassazione ha ritenuto antisindacale il comportamento di un imprenditore che, in occasione di uno sciopero, ha utilizzato dirigenti e quadri al fine di svolgere le mansioni proprie agli operai che avevano aderito alla astensione.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Assenze per sciopero – Cassazione, sentenza n. 12811/09

15 Giugno 2009
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La Corte di Cassazione, con la allegata sentenza n. 12811/09, ha ritenuto antisindacale il comportamento di un imprenditore che, in occasione di uno sciopero, ha utilizzato dirigenti e quadri al fine di svolgere le mansioni proprie agli operai che avevano aderito alla astensione.

Per la Corte, il datore di lavoro non può eliminare o limitare gli effetti della astensione dal lavoro attribuendo ad altri dipendenti, estranei allo sciopero, mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle di loro competenza.

Secondo la Cassazione, se è legittima una riorganizzazione aziendale atta a limitare gli effetti negativi dello sciopero attraverso l’impiego dei lavoratori ad esso non aderenti, i quali però presentano mansioni inferiori, non è invece consentito – come nel caso di specie – l’utilizzo di altri lavoratori aventi mansioni diverse e superiori per sostituire i dipendenti scioperanti, in tal modo neutralizzando gli effetti dello sciopero stesso.

Pertanto, il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori non scioperanti o addetti a settori non interessati allo sciopero le conseguenze negative del medesimo attraverso il compimento di atti illegittimi, vìola l’interesse collettivo del sindacato nella propria capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.

3215-Sentenza Cassazione n. 12811-09.pdfApri
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