L'Inps fornisce le istruzioni operative al fine di snellire e velocizzare le procedure di liquidazione delle prestazioni richieste dalle aziende e presentate direttamente alle Regioni in formato cartaceo.
A seguito delle numerose sottoscrizioni delle convenzioni fra Inps e le singole Regioni per l’erogazione della Cassa integrazione in deroga, l’Istituto previdenziale, con la nota n. 13613/09, ha fornito le istruzioni operative al fine di snellire e velocizzare le procedure di liquidazione delle prestazioni richieste dalle aziende e presentate direttamente alle Regioni in formato cartaceo.
L’Inps ricorda che, superata la fase di avvio, le domande dovranno essere inoltrate tramite flussi telematici tra azienda, Inps e Regione. Pertanto, a regime, le aziende che vorranno avvalersi della anticipazione dei pagamenti diretti da parte dell’Inps, dovranno utilizzare la procedura telematica delle domande di Cig in deroga, procedure che, come noto, è la stessa predisposta per l’invio telematico della domanda di Cigs, ma che è stata adeguata alla richiesta di prestazioni in deroga.
Con riferimento ad un provvedimento autorizzatorio della Regione non ancora emanato, l’impresa o il consulente del lavoro dovrà indicare nel campo “data decreto” il “26/05/2009” e nel campo “numero decreto” il numero convenzionale “04”. Nella domanda dovrà inoltre essere indicato se l’impresa intenda avvalersi del pagamento diretto da parte dell’Inps.
Al termine della compilazione della richiesta, l’impresa o il consulente potrà allegare alla domanda telematica una copia dell’accordo sindacale e della lista dei lavoratori beneficiari; ai fini dell’istruttoria, ricorda la nota, l’accordo sindacale è indispensabile soprattutto quando vi siano richieste di anticipazione dei trattamenti.
Contestualmente o successivamente all’invio del modello IG15/Deroga, l’impresa, in caso di pagamento diretto, dovrà inviare l’elenco dei lavoratori beneficiari utilizzando il Modello SR41.
Relativamente alla sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità da parte dei beneficiari, questa non comporta l’obbligo di invio cartaceo del Mod. SR41. Le imprese, infatti, segnaleranno su un apposito campo predisposto nel modello l’avvenuta sottoscrizione nel formato cartaceo, che dovrà essere conservato accuratamente dalle imprese, ai fini dell’erogazione della prestazione.
Le nota infine richiama l’istituzione di un call center (803-164) per fornire ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito e produce in allegato il manuale utente Cig in Deroga, il Modulo richiesta Pin – titolare, il Modulo richiesta Pin Individuale e il Modello SR100 – IG 15/Deroga, che si allegano unitamente alla nota in oggetto.
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