L’obbligo di invio del prospetto informativo relativo alla normativa sui disabili, di cui all’art. 40 del d.l. n. 112/2008 non può legarsi al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale, bensì al numero dei lavoratori rientranti nella base di computo, così come calcolata in base alle rerecenti modifiche legislative.
L’obbligo di invio del prospetto informativo relativo alla normativa sui disabili, di cui all’art. 40 del d.l. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/08, non può legarsi al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale, bensì al numero dei lavoratori rientranti nella base di computo, così come calcolata in base alle recenti modifiche legislative.
Questo il chiarimento contenuto nella nota n. 65 del 31 luglio scorso, con la quale il Ministero del Lavoro ha confermato, in risposta ad un interpello formulato dall’Ordine dei consulenti del Lavoro, quanto anticipato già nelle note Ance nn. 65 e 71 del gennaio 2009, in occasione dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla novella dell’art. 40, comma 4, del citato d.l. 112/2008.
Il Ministero ha precisato, infatti, che tale norma è intervenuta a semplificare le modalità di adempimento dell’obbligo di invio dell’informativa già esistente, chiarendo, inoltre che, laddove non intervengano mutamenti nella situazione occupazionale tali da modificare il suddetto obbligo o da incidere sulla quota di riserva, l’adempimento non è previsto.
Alla luce di ciò è pertanto confermato che, nel caso di imprese edili, al fine di ravvisare l’esistenza o meno dell’obbligo di invio del prospetto informativo, è necessario tener conto degli scomputi relativi al personale di cantiere e agli autisti.
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