• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Consiglio dei Ministri n. 193 del 20 ottobre
            21 Ottobre 2026
          • Regolamento UE sugli alloggi accessibili, Ance: risposta inadeguata e rilancia con una Zes casa per accelerare gli interventi
            21 Ottobre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

L'Inps ha diffuso un vademecum circa le disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps – Regolamentazione comunitaria – Legislazione applicabile lavoro svolto in più Stati membri

24 Agosto 2009
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

L’inps, con l’allegata circolare, ha diffuso un vademecum circa le disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che:

– svolgono attività come lavoratori dipendenti normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea;

– svolgono attività come lavoratori autonomi normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea;

– lavorano normalmente in due o più Stati membri come dipendenti e come autonomi.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono comunicare all’Inps i casi in cui il lavoratore dipendente o l’autonomo svolgono attività presso gli Stati dell’Unione Europea.

Residenza in uno degli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti e autonomi

Il lavoratore dipendente o autonomo che svolga l’attività in più stati membri e abbia la residenza in uno di questi è assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato di residenza.

Residenza in uno Stato diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti e autonomi

Nel caso di un lavoratore che svolga la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro in due o più Stati membri e che abbia la residenza in altro Stato membro è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro abbia sede o domicilio.

Laddove svolga la propria attività anche presso il suo Stato di residenza, si applicherà la legislazione vigente presso tale ultimo Stato così come quando dipenda da più datori di lavoro con sedi in diversi paesi dell’Unione.

Il lavoratore autonomo che svolga la propria attività in più Stati membri e risieda in un altro Stato è assoggettato alla legislazione dello Stato dove svolge l’attività principale.

Lavoratori iscritti alla legislazione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1198

L’Inps ha specificato che non prevedendo la regolamentazione comunitaria nulla per ciò che concerne la legislazione applicabile alle nuove figure professionali, con particolare riferimento a tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps, questi ultimi pertanto saranno assimilati, al fine che qui ci occupa, ai lavoratori dipendenti o agli autonomi secondo lo schema contenuto alla pag. 4 della circolare medesima.

Applicazione della legislazione determinata in base alle disposizioni comunitarie

C’è l’obbligo per il lavoratore di comunicare all’istituto dello Stato di residenza quali siano gli Stati in cui svolge la sua attività. L’istituto di riferimento provvederà, poi, ad informare gli istituti corrispondenti degli Stati interessati.

A) LAVORATORE DIPENDENTE O LAVORATORE AUTONOMO CHE RISIEDE IN UNO DEGLI STATI DI LAVORO

Il lavoratore che svolga la propria attività in più Stati membri, in uno dei quali risiede, vedrà applicarsi la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

Il lavoratore dovrà dare comunicazione all’istituto dello Stato di residenza la circostanza che svolge attività lavorativa anche in altri Stati e l’Istituto rilascerà il modello E101 dal quale risulterà che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza in tutti gli Stati in cui svolge l’attività lavorativa.

Una copia del formulario sarà rilasciata al lavoratore e una a ciascun istituto dei paesi esteri interessati. Si rimanda alla lettura della circolare circa i contenuti specifici del modello E101 che l’Istituto provvederà a indicare.

B) LAVORATORE DIPENDENTE NON RESIDENTE IN UNO DEGLI STATI IN CUI LAVORA

Il lavoratore che svolga attività lavorativa in più Stati membri e risieda in un differente Stato dell’UE è assoggettato alla legislazione dello Stato dove ha sede o domicilio il datore di lavoro.

Dovrà comunque comunicare allo Stato di residenza lo svolgimento dell’attività svolta negli altri Stati membri e sarà lo Stato dove ha sede o domicilio il datore di lavoro che questa volta rilascerà il modello E101.

C) LAVORATORE AUTONOMO NON RESIDENTE IN UNO DEGLI STATI IN CUI LAVORA

Il lavoratore autonomo che svolga la propria attività in due o più Stati membri e risieda in un altro Stato è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività principale.

Il lavoratore dovrà comunicare all’istituto del paese di residenza dove svolge la propria attività che ne darà notizia alle altre sedi estere.

Lavoro autonomo svolto contemporaneamente a lavoro dipendente in due o più stati dell’UE

Il lavoratore che svolga contemporaneamente in più Stati membri lavoro autonomo e lavoro dipendente è assoggettato alla disciplina vigente nel paese dove svolge l’attività dipendente. Se invece risiede in uno di questi Stati, verrà applicata la legislazione dello Stato di residenza.

Si rimanda alla circolare per i dettagli operativi riguardanti specificamente gli istituti previdenziali.

Allegato alla circolare vi è un prospetto riassuntivo sulla legislazione applicabile e sulle modalità di compilazione del modello E101.

L’Inps ha inoltre precisato che laddove si voglia prolungare oltre i dodici mesi il distacco di un lavoratore italiano all’estero, assoggettato alla legislazione italiana, si dovrà provvedere alla compilazione del modello E102, per permettere agli altri Stati esteri dove il lavoratore svolge la propria attività di autorizzare tale assoggettamento.

3272-Circolare Inps n. 90-09.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro