L’Inps rende nota la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2008 per gli iscritti alla gestione separata, così come previsto dall’art.1, co. 79 della L. n. 247/07.
L’Inps, con la circolare n. 8 del 17 gennaio scorso, rende nota la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2008 per gli iscritti alla gestione separata, così come previsto dall’art.1, co. 79 della L. n. 247/07.
In particolare, il suddetto comma prevede che l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino essere assicurati presso altre forme obbligatorie (art. 2, co. 26, della L. n. 335/95) e quella prevista per il computo delle prestazioni pensionistiche aumentino progressivamente di un punto percentuale sino al 2010. Per il 2008 tale misura è pari al 24%, per il 2009 al 25% e, con decorrenza 2010, è prevista in misura pari al 26%.
Per i rimanenti iscritti alla Gestione separata, compresi anche i lavoratori pensionati e i titolari di ulteriori rapporti assicurativi, la circolare allegata precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota contributiva pensionistica è stabilita nella misura del 17%.
Resta confermata, per i soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva ex art. 59, co. 16 della L. n. 449/97, per il finanziamento degli oneri legati alla tutela relativa alla maternità, agli assegni familiari e alla malattia anche in mancanza di ricovero ospedaliero che, dal 7 novembre 2007, è pari allo 0,72% .
In virtù delle suddette disposizioni, dal 1° gennaio 2008 le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono così determinate:
– 24,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 17,00 % per i soggetti titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.
Tali misure si applicano sui redditi degli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95; relativamente alla ripartizione dell’onere contributivo non è stata disposta alcuna modifica, prevedendosi la misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 del committente. Riguardo al versamento dei contributi in favore dei collaboratori trova applicazione il disposto del primo comma dell’art. 51 del Tuir, che prevede il c.d. “principio di cassa allargato”. Pertanto, per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2008, a fronte di prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007, si applicheranno le aliquote contributive in vigore nell’anno 2007.
La nota, infine, ricorda che anche per le aliquote di computo la misura è stata fissata al 24% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica, mentre per gli altri soggetti è stata determinata nella misura del 17%
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