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Il Ministero del Lavoroha pubblicato in data odierna l’allegata circolare n. 2256 recante chiarimenti circa le esclusioni previste per il settore edile dall’art. 1 comma 53 della L. n. 247/2007 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Circolare Ministero del Lavoro n. 2256/2008 – Chiarimenti in tema di collocamento obbligatorio

30 Gennaio 2008
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Facendo seguito alla comunicazione del 25 gennaio scorso, si comunica che il Ministero del Lavoro – Direzione Generale del Mercato del Lavoro, ha pubblicato in data odierna l’allegata circolare n. 2256 recante chiarimenti circa le esclusioni previste per il settore edile dall’art. 1 comma 53 della L. n. 247/2007 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, con riferimento all’obbligo di assunzione di soggetti disabili.

Tale norma, infatti, come ormai a tutti noto, ha escluso i datori di lavoro appartenenti al settore edile dall’obbligo di assumere il personale disabile ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 68/1999 per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

Un primo importante chiarimento del Ministero, in linea con le anticipazioni fornite dall’Ance e che giunge proprio alla vigilia della scadenza del termine per ottemperare all’obbligo di presentazione dei prospetti informativi agli organi competenti in base all’art. 9 – comma 6 della L. n. 68/99, è quello secondo il quale nell’espressione personale di cantiere debba essere ricompresa la generalità dei soggetti operanti nel luogo ove si effettuano i lavori edili con esclusione di tutti coloro che, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, svolgono la propria attività al di fuori del cantiere.

Si fa comunque riserva di ulteriori indicazioni con specifico riguardo all’esatta portata del termine “cantiere” nonché circa la sfera di applicazione della normativa con riferimento al settore edile.

Il Ministero ha chiarito che alla luce della nuova normativa i datori di lavoro che avessero già provveduto all’assunzione di personale disabile sulla base del disposto normativo previgente, dovranno mantenere in servizio il personale già occupato anche qualora, alla luce del comma n. 53 della L. n. 247/2008, non siano tenuti ad alcuna assunzione avendo già totalmente ottemperato all’obbligo, oppure quando il numero dei soggetti da assumere sarebbe inferiore a quello effettivamente in servizio, oppure quando la nuova base per il computo del personale, alla stregua della nuova normativa, comporti un numero di occupati inferiore ai 15 dipendenti.

Alla luce di ciò e dei principi del tempus regit actum e del favor prestatoris applicabili a tutti i lavoratori indistintamente, il Dicastero ha sottolineato che la nuova normativa non potrà certamente pregiudicare i rapporti di lavoro instaurati con personale disabile, sino alla loro naturale scadenza, anche laddove ne siano venuti meno i presupposti, al fine di non arrecare alcun danno al lavoratore e purché i relativi contratti siano stati stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007.

Sempre facendo salvi ulteriori chiarimenti da parte del Ministero, quest’ultimo ha comunicato che i datori di lavoro del settore edile, interessati alla novità della L. n. 247/2007, potranno esclusivamente per l’anno in corso fare riferimento, ai fini della compilazione del prospetto informativo di cui all’art. 9 – comma 6 L. n. 68/1999, al personale in forza presso la propria azienda e secondo le novità da ultimo introdotte, alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2007 ( 1° gennaio 2008).

Il Ministero ha sottolineato che sono comunque obbligati all’invio dell’informativa anche tutti quei datori di lavoro che alla data del 1° gennaio 2008 e effettuando il nuovo computo previsto dal nuovo disposto normativo, occupino meno di 15 dipendenti, per permettere agli istituti competenti di procedere ai relativi controlli.

Stante ancora l’esistenza di alcune perplessità anche con riferimento a coloro che eventualmente abbiano già adempiuto all’obbligo dell’invio dell’informativa in maniera difforme da quanto espresso in data odierna dal Ministero, ci si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti che perverranno a seguito degli intrapresi contatti.

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