L’Inail ha reso note le istruzioni relative alle agevolazioni contributive che devono essere applicate in occasione dell’Autoliquidazione 2007/2008
Con una nota del 25 gennaio scorso, che si allega per conoscenza, l’Inail ha reso note le istruzioni relative alle agevolazioni contributive che devono essere applicate in occasione dell’Autoliquidazione 2007/2008.
Per il settore edile, la misura agevolativa di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, prevista sino al 31 dicembre 2006, è stata ripristinata dall’art. 1, co. 51, della Legge n. 247/07. Il suddetto comma prevede che un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, stabilisca eventuali variazioni della percentuale di sconto; in questo modo non sarà più necessario che un’apposita legge proroghi ulteriormente il provvedimento de quo.
L’Istituto, nel far riserva di fornire quanto prima istruzioni più dettagliate sui criteri di applicazione del beneficio, sottolinea che la riduzione riguarderà solo i premi relativi all’anno 2008 e seguenti escludendo, in tal modo, che la medesima possa essere applicata con riferimento all’anno 2007, ciò in considerazione, si legge nella nota, “della mancanza di un’ espressa previsione di efficacia retroattiva del dettato normativo.”
Relativamente alle agevolazioni previste in materia di assunzione di disabili, l’art. 1, co. 37 della L. n. 247/07 ha riformulato la norma di cui all’art. 13 della L. n. 68/99, prevedendo al riguardo, con decorrenza 1 gennaio 2008, l’abrogazione dell’incentivo della fiscalizzazione degli oneri sociali e la contestuale introduzione del contributo erogato direttamente dalle Regioni all’atto di assunzione. Pertanto, con la prossima autoliquidazione, le imprese non potranno applicare la riduzione contributiva alla rata 2008, ma soltanto sulla regolarizzazione relativa all’anno 2007.
Infine, con riferimento alle condizioni che danno diritto ai benefici contributivi, l’Inail ricorda che le imprese dovranno rispettare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; i datori di lavoro o i dirigenti responsabili dovranno anche dimostrare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi connessi alla violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo indicato dall’allegato A del DM 24 ottobre 2007 per ciascun illecito, da dichiarare tramite autocertificazione.
Dovrà essere inoltre dimostrata la regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps e, per il settore edile, delle Casse Edili; tuttavia su quest’ultimo punto è chiaro che, trattandosi di benefici erogati dall’Inail, i datori di lavoro sono esonerati dal presentare il Durc, in quanto alla verifica della regolarità provvederà direttamente l’Istituto.
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