Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito, quali sono le modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori nelle attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità dei lavoratori
Con la nota protocollo n. 25 del 29 gennaio 2008, che si allega per conoscenza, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito, rivolgendosi al proprio personale ispettivo, quali sono le modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori nelle attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità dei lavoratori, ovvero quando la prestazione di lavoro si svolge in più luoghi di lavoro nella stessa giornata e l’impresa è impossibilitata ad organizzare apposite strutture logistiche per la conservazione della suddetta documentazione.
Accogliendo una specifica istanza rappresentata dall’Ance il suddetto dicastero richiama espressamente le attività edili, in particolare quelle c.d. di modesta entità, come la ristrutturazione, intonacatura e rifinitura e in ogni caso quelle esercitate da imprese che occupano nel cantiere meno di dieci operai, escluso il titolare o eventuali soci per le quali, essendo particolarmente gravosa la tenuta della documentazione obbligatoria anche in semplice copia conforme, attenua la portata degli obblighi previsti in materia e già oggetto delle precedenti note ministeriali del 29 marzo e 22 maggio 2007.
Nei richiamati casi, infatti, essendo estremamente difficoltosa se non addirittura impossibile la conservazione e l’aggiornamento dei libri nei luoghi in cui viene svolta l’attività lavorativa ed in virtù dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, inteso come strumento più idoneo alla immediata verifica della regolarità del rapporto di lavoro, il Ministero ha ritenuto opportuno chiarire che il rispetto della regolare tenuta dei libri obbligatori può avvenire anche in un momento successivo a quello ispettivo e, comunque, presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva, qualora comunque il personale sia munito della documentazione idonea a fornire prova della regolare assunzione.
Resta confermata, invece, la sanzione dell’omessa esibizione di cui all’art. 1, co. 1178, L. n. 296/06 nei casi in cui il personale di lavoro impiegato nelle suddette circostanze sia sprovvisto di tale documentazione e cioè della copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione, con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola ovvero prospetto paga.
Infine, con riferimento al libro paga – sezione presenze, le imprese che svolgono la propria attività in più sedi distinte, ma caratterizzate da stabilità e in cui siano presenti strutture amministrative, possono tenere sul luogo di lavoro un apposito registro presenze vidimato, che contenga i dati relativi ai soli lavoratori impiegati presso quel medesimo sito di lavoro.
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