In relazione all`iter dello Schema di DLgs recante “Recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all`inquinamento provocato dalle navi e all`introduzione di sanzioni per violazioni””(Atto 357) all`attenzione, per il parere al Governo, delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e Giustizia e Territorio e Ambiente del Senato, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni al provvedimento che prevede, tra l`altro, l`introduzione di una nuova fattispecie di reato nel Codice penale (art. 733-bis) relativa al danneggiamento di habitat e l`inserimento di reati ambientali nel DLgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.
L`ANCE ha, in particolare, evidenziato che il provvedimento è volto a recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente in attuazione della delega contenuta nell`art. 19 della Legge Comunitaria 2009 (L. 96/2010) il quale prevede tra i principi e criteri per l`esercizio della suddetta delega quello di prevedere “adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell`osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni””.
Al riguardo,ad avviso dell`Associazione, lo Schema di Dlgs risulta essere in contrasto con quanto previsto dalla direttiva e dalla legge delega, in quanto estende l`ambito di applicazione degli illeciti ambientali e della responsabilità di cui al DLgs 231/2001 anche ad ipotesi sfornite dei requisiti di gravità e lesività richiesti dal legislatore comunitario, nonchè a fattispecie di reato di pericolo astratto, prescindendo anche in questo caso, dai principi comunitari che fanno riferimento ad ipotesi dannose o concretamente idonee a provocare danni per la salute o per l`ambiente.
Con particolare riferimento all`introduzione del reato di danneggiamento di habitat (art. 733-bis) nel codice penale, l`ANCE ha rilevato l`opportunità di circoscrivere l`ambito di applicazione della fattispecie prevedendo che la condotta sia punibile solo se posta in essere “in violazione di specifiche disposizioni normative e regolamentari”” nonchè si rileva la necessità di inserire un riferimento all`elemento soggettivo quale dolo o colpa grave al fine di evitare il configurarsi di una ipotesi di responsabilità oggettiva.
L`Associazione si è poi soffermata sulla norma del provvedimento che implementa le fattispecie di cui al Dlgs 231/2001 prevedendo l`estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche al nuovo reato di danneggiamento di habitat (art. 733-bis) e rinviando a numerose ipotesi di reato previste dal DLgs. 152/2006 (Codice Ambientale) quali, ad esempio, la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256), il traffico illecito di rifiuti (art 259), la mancata allegazione della scheda Sistri in caso di trasporto (art 260 bis) e l`uso di un certificato falso di analisi dei rifiuti, durante l`attività di trasporto in conto proprio (art. 258).
Al riguardo, l`Associazione ha, in primo luogo, evidenziato la necessità di sopprimere il richiamo all`art. 733 bis del codice penale o di ridurre la sanzione pecuniaria ivi prevista in quanto trattasi di un reato di natura contravvenzionale che può essere integrato dalla condotta di un soggetto anche non in violazione di norme giuridiche e per il quale è prevista una ipotesi di responsabilità oggettiva. In secondo luogo, ha evidenziato l`esigenza di assicurare un maggior coordinamento tra le diverse previsioni sanzionatorie delle norme già esistenti e di quelle che si vanno ad introdurre anche per rispettare il principio della progressività della pena stessa e di applicare le sanzioni del DLgs. 152/2006 e quelle del provvedimento solo per le fattispecie criminose concretamente idonee a causare un danno o un pericolo concreto di danno per l`uomo o per l`ambiente. Tale impostazione sarebbe anche coerente con l`impianto proprio del DLgs. 231/2001 che, per quanto riguarda i reati in materia di salute o sicurezza, ha circoscritto la responsabilità amministrativa alle sole fattispecie più gravi, quali ad esempio l`omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25 septies).
Le proposte dell`ANCE sono state condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.